sabato 18 novembre 2017

Lesioni colpose conseguenti a difetto di custodia di animali

In tema di lesioni colpose conseguenti a difetto di custodia di animali, il proprietario detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia che gli impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell’abitazione, mentre il proprietario che affidi la custodia dell’animale ad altra persona è parimenti responsabile nel caso in cui lo stesso sia in concreto ancora in grado di esercitare il potere di controllo ovvero, nel caso di affidamento “temporaneo”, abbia delegato la custodia a persone non in grado, secondo un giudizio ex ante e in concreto, di adempiere adeguatamente al relativo onere. Diversa è invece l’ipotesi in cui l’affidamento a terzi dell’animale non sia transitorio e temporaneo, giacché, se si tratti di delega stabile e di assenza costante del proprietario, l’indagine da compiere, per fondare la responsabilità del proprietario, è se, invece, questi abbia comunque mantenuto effettivi poteri di vigilanza sull'animale affidato in custodia a terzi.

Cassazione penale 15 settembre 2017 n. 42307

La posizione di garanzia è contenuta nell'art. 40, 2°co., C.P., secondo cui «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo», mentre l’obbligo giuridico deriva dall'articolo 672, 1° co., C.P.. Tale norma prevede il reato da omessa custodia e malgoverno di animali, punito con la sanzione amministrativa da venticinque a duecentocinquantotto euro.

Nessun commento:

Posta un commento