mercoledì 19 agosto 2015

NOVITA': MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Dal 18 agosto 2015 sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Strada apportate dalla legge n.115 del 29 luglio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015. 

La legge, che recepisce le normative europee in materia, modifica gli artt. 115, 116, 118bis e 170 del Codice della Strada.  

Innanzitutto, le modifiche degli articoli 115, comma 1, e 170, commi 2 e 7, C.d.S. hanno reso possibile per il minore, di età compresa tra i 16 e i 18 anni e in possesso del previsto titolo abilitativo (patente di guida della categoria AM, A1 e B1), di trasportare un passeggero sul motociclo o sul ciclomotore. Sempre a condizione che (come accade per i conducenti maggiorenni), dal documento di circolazione del ciclomotore o del motociclo risulti espressamente l'omologazione per il trasporto di un'altra persona oltre al conducente. 

Con la modifica dell'art. 116, comma 4, primo periodo, per i titolari di patenti speciali (AM, A1, A2, A, B1, B, C1, c, D1, D) è stato eliminato il limite di massa massima autorizzata di 750 kg, che era imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio. Anche per essi il traino del rimorchio non leggero (oltre 750 kg) rimane l'obbligo del possesso della patente di categoria corrispondente. 

Con la sostituzione del comma 1 dell'art. 118-bis è stato eliminato il richiamo all'art. 43, secondo comma, del codice civile, nella definizione del concetto di residenza necessaria ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cm all'articolo 126 C.d. S.;

Infine, l'abrogazione del comma 4 dell'art. 115 del C.d.S. ha ricondotto alle sole fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 170, commi 6 e 7, le ipotesi di trasporto di un passeggero su un ciclomotore non omologato e/o da parte di conducente che non abbia ancora compiuto sedici anni.
Trattandosi di illeciti commessi da persone minori, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è assoggettato a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.