sabato 18 novembre 2017

Lesioni colpose conseguenti a difetto di custodia di animali

In tema di lesioni colpose conseguenti a difetto di custodia di animali, il proprietario detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia che gli impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell’abitazione, mentre il proprietario che affidi la custodia dell’animale ad altra persona è parimenti responsabile nel caso in cui lo stesso sia in concreto ancora in grado di esercitare il potere di controllo ovvero, nel caso di affidamento “temporaneo”, abbia delegato la custodia a persone non in grado, secondo un giudizio ex ante e in concreto, di adempiere adeguatamente al relativo onere. Diversa è invece l’ipotesi in cui l’affidamento a terzi dell’animale non sia transitorio e temporaneo, giacché, se si tratti di delega stabile e di assenza costante del proprietario, l’indagine da compiere, per fondare la responsabilità del proprietario, è se, invece, questi abbia comunque mantenuto effettivi poteri di vigilanza sull'animale affidato in custodia a terzi.

Cassazione penale 15 settembre 2017 n. 42307

La posizione di garanzia è contenuta nell'art. 40, 2°co., C.P., secondo cui «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo», mentre l’obbligo giuridico deriva dall'articolo 672, 1° co., C.P.. Tale norma prevede il reato da omessa custodia e malgoverno di animali, punito con la sanzione amministrativa da venticinque a duecentocinquantotto euro.

mercoledì 20 settembre 2017

E' violenza privata, se si parcheggia nello spazio riservato ad un determinato disabile


La Suprema Corte, con la sentenza  n. 17794 del 2017, si pronuncia sulla rilevanza penale della condotta di chi parcheggia la propria autovettura in uno spazio riservato ai disabili, nel caso che detto posteggio sia riferibile ad un determinato soggetto (ad esempio con l’indicazione della targa del veicolo al quale è consentita la sosta).
La decisione in questione conferma la sentenza di appello, concordando con la valutazione ivi espressa.
Infatti i giudici del merito accertavano che "il veicolo di proprietà dell'imputato è rimasto parcato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009." Ciò aveva impedito alla persona in questione di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole a causa della sua disabilità.
La difesa dell'imputato, eccepiva l'insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato posto che i precedenti giurisprudenziali sono nel senso che costituisce violenza privata la condotta di chi impedisca la marcia di un'altra autovettura la quale quindi è immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, una condotta diversa da quella contestata al ricorrente.
La Suprema Corte, sottolinea invece come "l'imputato abbia impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcare la propria autovettura. Con la piena consapevolezza di quanto andava facendo non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile.
Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo". 
Sussiste pertanto l'elemento oggettivo del delitto contestato.

Ne sussiste anche l'elemento soggettivo, contestato dalla difesa, in considerazione del fatto che "l'imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l'autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l'aveva fatto per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà ma aveva parcheggiato l'autovettura la mattina, prima delle 10.40, lasciandovela fino alla notte e quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno serale nella propria abitazione. Tanto che, solo alle 2.00, l'autovettura veniva rimossa ma coattivamente dalla polizia locale". 

Cass. Pen. Sez. V, 23 febbraio 2017, dep. 7 aprile 2017, n. 17794

lunedì 15 maggio 2017

Nuove competenze dei Giudici di Pace


Il decreto legislativo attuativo della parte della legge delega 57/2016 (riforma della giustizia), appena approvato dal Governo in prima lettura, riordina tutta la materia della magistratura onoraria e prevede nuove competenze per il Giudice di Pace, estendendo i limiti di valore di quelle già esistenti e attribuendogli nuove materie in via esclusiva. 
Competenze in materia civile:
-la competenza per valore sulle cause aventi per oggetto beni mobili viene estesa da 5mila euro a 30mila euro. Quindi un risarcimento danni o un recupero crediti che arriva fino al nuovo tetto sarà di competenza esclusiva del Giudice di Pace e le parti non potranno più rivolgersi al Tribunale;
-la competenza per valore sulle cause aventi per oggetto incidenti stradali viene portata dagli attuali 20mila euro a 50mila euro;
-dai precedenti 5mila, che diventano 50mila per gli incidenti stradali al posto dei precedenti 20mila;
-le decisioni secondo equità potranno riguardare tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (attualmente il limite è di 1.100 euro);
-a prescindere dal valore della controversia, il Giudice di Pace avrà competenza esclusiva per tutte le cause in materia di condominio, previo esperimento del tentativo di mediazione.
Nuove competenze del Giudice di Pace nel campo penale:
-viene assegnata ai giudici di pace la giurisdizione sulle minacce aggravate, sulle contravvenzioni per il rifiuto di indicazione al pubblico ufficiale di informazioni sulla propria identità personale e quelle relative all'abbandono e uccisione di animali;

-viene attribuita competenza sulle contravvenzioni per la sicurezza alimentare. La carriera Il giudice di Pace viene inquadrato nell'ambito della magistratura onoraria, quella cioè a tempo limitato;

-l’incarico non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Pertanto, al giudice di Pace non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana.
Elenco delle competenze tratto da "La Legge per Tutti del 6 maggio 2017".

giovedì 6 aprile 2017

Non c'è violazione dei mezzi di assistenza familiare, se indigente assoluto

Con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione stabilisce quali sono i mezzi di sussistenza indicati dall'art. 570, co. 2, C.P., e quando l'indisponibilità di mezzi da parte dell'obbligato costituisce esimente, escludendo il reato. 

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’espressione «mezzi di sussistenza» di cui all'articolo 570, comma 2, numero 2, del C.p., esprime un concetto diverso dall'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, essendo in materia penale rilevante solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell’obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto il giudice, ai fini della responsabilità, non può limitarsi ad apprezzare l’omesso versamento dell’assegno stabilito in sede civile, dovendosi interrogare sugli effetti della condotta, ossia sull'eventuale venir meno dei mezzi di sussistenza dei familiari, e deve altresì verificare se la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire a uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato, giacché in tal caso l’indisponibilità di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato, valendo come esimente, purché si tratti di una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti.

Cass. pen., 25 gennaio 2017 n. 3831

mercoledì 29 marzo 2017

Il Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali


Al fine di essere rappresentata in giudizio nell'ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Chi può essere ammesso 
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: 
  • i cittadini italiani; 
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; 
  • l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda; 
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato. 
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio. 

Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
  • nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; 
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni) 
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). 

Dove si presenta la domanda 
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari 
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva 
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione. 

Come si presenta la domanda 
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.


La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
  • la richiesta di ammissione al patrocinio 
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare 
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione) 
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. 

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. 

Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. 

Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione). 

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi: 
  • può dichiarare l'istanza inammissibile 
  • può accogliere l'istanza 
  • può respingere l'istanza. 

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

Cosa produce l'accoglimento dell'istanza
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.


Riferimenti normativi: DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141
Aggiornamento: 8 agosto 2016