mercoledì 18 marzo 2015

Nel Codice penale entra la non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha approvato in via definitiva nella seduta di giovedì 12 marzo lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, attuando una delle deleghe contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 67 (Delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili)

Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa tutela. 
La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato. Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.: 
la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo; 
la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole). 
Il primo di essi, spiega la relazione al provvedimento, si articola in altri due indici requisito che sono “le modalità della condotta” e la “esiguità del danno o del pericolo”. 
L’ambito applicativo è delimitato ai reati puniti con la pena pecuniaria sola o congiunta con pena detentiva ovvero con la pena detentiva non superiore a 5 anni. Quanto alla disciplina processuale dell’istituto, la relazione evidenzia una laconicità della delega laddove proprio in quella sede deve avvenire il contemperamento tra gli interessi della persona offesa, dell’imputato/indagato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale. 
Bilanciamento che il decreto delegato ha attuato tenendo a mente i due obiettivi fondamentali della “depenalizzazione in concreto” e di deflazionamento del carico giudiziario nella misura in cui la definizione del procedimento avvenga nelle prime fasi. 
Fonte: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Newsletter CNF N. 244 - 17 MARZO 2015)

Il Governo sembra aver recepito le osservazioni emerse in Parlamento: dalla depenalizzazione dei reati cosiddetti bagatellari (quelli cioè che prevedono un massimo di 5 anni di carcere) saranno esclusi i casi di omicidio colposo e le lesioni gravissime e verranno mantenute le pene attuali per il maltrattamento di animali, mentre sui furti in appartamento il ministro degli Interni ha annunciato che la pena massima salirà a 8 anni. 
Decreto in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Il decreto legislativo n.28/2014 attuativo della legge delega n. 67/2014 (in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo scorso ed entrerà in vigore a partire dal 2 aprile 2015. 


Vai al testo del dlgs n. 28/2014 in Gazzetta Ufficiale