mercoledì 29 aprile 2015

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI: IL DIVORZIO BREVE

Lo scorso 22 aprile, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato la proposta di legge parlamentare relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio, che modifica la legge n. 898 del 1970 introducendo il cosiddetto “divorzio breve”.
La legge - in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale - si aggiunge alle altre misure acceleratorie delle procedure di scioglimento del vincolo matrimoniale, come la negoziazione assistita con l’assistenza degli Avvocati e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco. (legge 162/2014, di conversione del decreto-legge 132/2014, diretta a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile).

Nel sito della Camera viene spiegato che le nuove norme:
nelle separazioni giudiziali:
-riducono da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
-fanno decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;
nelle separazioni consensuali:
- riducono a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
- riferiscono il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali; e lo fanno decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

E’ anticipato il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, che non si realizza più con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ma:
- nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
- nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè omologato.

E' poi previsto che - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati debba essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.

Disciplina transitoria: la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

Fonte: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Newsletter CNF N. 250 - 28 APRILE 2015)