martedì 29 novembre 2011

Sanzioni bollo auto: cosa fare


Bollo auto: sanzioni su auto venduta. 
In questi giorni, molti automobilisti stanno ricevendo multe per bollo auto non pagati. Spesso questi automobilisti non sono più proprietari dell'auto, cui la sanzione di riferisce, per averla venduta diversi anni addietro. Infatti, non è inusuale che l’autorità che notifichi la sanzione non abbia la situazione aggiornata della proprietà del veicolo. 

Ecco cosa fare.
Per prima cosa bisogna controllare che il trasferimento di proprietà sia stato annotato nel Pubblico Registro Automobilistico. Si ricorda, infatti, che l’efficacia verso i terzi dell’atto di vendita si ottiene solo con la sua registrazione al PRA.  Quindi, verificate in base al numero di targa a chi il veicolo risulti intestato. Se il mutamento di proprietario risulta annotato, siete a posto. Fatevi fare un certificato cronologico e con questo chiedete l'annullamento della multa.

Se invece al PRA  risultate ancora voi proprietari del mezzo in questione, è indispensabile ritrovare l'atto di vendita del veicolo.

Per essere esonerati dal pagamento del bollo auto bisogna dimostrare, con documentazione avente data certa, l'indisponibilita' del veicolo. Per documentazione avente data certa s'intendono, tra gli altri, gli atti pubblici di vendita o prodotti con firma autenticata nelle forme di legge. Gli effetti decorrono dalla data dell'atto pubblico o dalla autentica delle firma.


L'articolo 94 del "Codice della strada" si occupa proprio dei casi di esonero del pagamento delle tasse automobilistiche - soprattasse (ora sanzioni amministrative) e accessori - e di annullamento delle relative procedure di riscossione coattiva per le ipotesi di sopravvenuta cessazione dei diritti connessi a beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, cessazione non trascritta o annotata ai sensi di legge - in quanto non debitamente richiesta dalla parte interessata - ma comunque attestata da "idonea documentazione".

Tale disposizione è chiaramente ispirata all'indirizzo della S.C. di Cassazione, I sez.civ., sent.n.10794/97 del 29.5.97 - riguardo ai criteri di pagamento delle tasse automobilistiche in base alle risultanze presso il PRA (ex art.5., commi 31°, 32°, 36° e 37°, del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53) e all'annotazione quale istituto atto a porre una presunzione relativa circa la titolarità dei veicoli ivi iscritti, superabile dalla prova contraria a mezzo di documenti aventi "data certa" con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario.

In siffatta evenienza, l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche non fa venir meno, però, l'obbligo dell'acquirente di un veicolo di richiedere al competente ufficio del PRA la trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati al comma 1 dell'articolo 94 del codice della strada.  In caso di violazione si è soggetti alle sanzioni amministrative previste ai successivi commi 3 e 4.

Si evidenzia che, qualora venga rinvenuto l’atto di vendita, si può procedere direttamente alla trascrizione dell’atto in base all’articolo 11 del DM 514/92 cosiddetta "tutela del venditore". In questo caso è consentita la trascrizione dell’atto pur senza i documenti del veicolo.

Se non viene rinvenuto alcun documento e non si riesce a risalire a chi si è venduto, nè al notaio che ha autenticato l'atto, occorre pagare tutte le tasse arretrate rimaste inevase, fino al momento in cui si presenterà al Pra denuncia di perduto possesso della vettura, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'obbligo di pagare le tasse automobilistiche cessa con la presentazione di questa denuncia.

La dichiarazione sostitutiva attestante la perdita di possesso dell'auto distrutta, venduta o rubata, infatti, non ha efficacia retroattiva tranne nel caso in cui essa sia accompagnate da una documentazione integrativa che rafforzi le attestazioni in esse contenute (in base ad una circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2002).

ATTENZIONE: la richiesta di annullamento di cui sopra accennato costituisce una sorta di “autotutela”, un tentativo stragiudiziale di ottenere l'annullamento di un verbale palesemente errato. E', dunque, importante presentare l'istanza quanto prima e accertarsi che non decorra il termine di 60 giorni utili per presentare l'eventuale ricorso. La richiesta di annullamento, infatti, non interrompe il decorso del termine.

A cura dell'avv. Claudia Benvenuti

1 commento:

  1. Buongiorno, ho acquistato un auto da un privato nel maggio 2017, ho effetuato il passaggio di proprietà nel luglio 2017, ho pagato il Bollo Auto e nello scontrino risulta il codice fiscale del vecchio proprietario, come mi devo comportare?

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