lunedì 17 dicembre 2012

OBBLIGO DI SOCCORSO STRADALE DEGLI ANIMALI

Tale obbligo giuridico entrerà in vigore dal 27/12/2012 e la sua inosservanza sarà sanzionata dal Codice della Strada.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217, dando così attuazione alle modifiche al Codice della strada in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, rafforzando così la novella legislativa dell'estate 2010 (obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale, equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila).

Il Legislatore del 2010, intervenendo su diverse disposizioni del Codice, ha inserito nell’art. 189 il comma 9-bis che fa obbligo agli utenti della strada, in caso di incidente da essi provocato e da cui sia derivato danno ad uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi per prestare tempestivo soccorso agli animali investiti, punendone l’inosservanza con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559. 
L'obbligo di tempestivo soccorso è posto anche a carico degli utenti che non abbiano determinato l’incidente con il loro comportamento, ma che siano comunque coinvolti nello stesso, sanzionando in questo caso la violazione dello stesso con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78 ad euro 311. 
Era stato modificato anche l’art. 177, comma 1, del Codice della strada, consentendo l’utilizzo dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione visiva (luce lampeggiante blu) ai conducenti di autoambulanze veterinarie e dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina di dettaglio (come è avvenuto col decreto del 12 dicembre).

Il Decreto Ministerale disciplina, inoltre, le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute, può essere considerato in stato di necessità anche se effettuato da privati, oltre alla documentazione da esibire in caso di successivo controllo da parte delle autorità di polizia stradale.  
Fissa, infine, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal Ministero della Salute, la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni.

Il Decreto Ministeriale è consultabile nella pagina della Gazzetta Ufficiale QUI.

venerdì 29 giugno 2012

Tutela dell'immagine

La tutela dell’immagine nell'attuale era tecnologica costituisce un tema estremamente attuale e sentito.

L’immagine di una persona può essere carpita, in ambito pubblico o privato, con una macchina fotografica, con una videocamera, con un cellulare video o foto-munito, ecc. ecc. e utilizzata, come in questo caso, all’insaputa della persona ritratta. L’uso che si può fare di questa foto è il più disparato, non ultimo, anzi frequente è la sua pubblicazione on line.

Il diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della personalità, diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.

L’art. 10 del Codice civile e l’art. 96 della legge sul diritto d’autore costituiscono i capisaldi di questa tutela. Il loro uso integrato permette di contemperare due diverse esigenze: la protezione del singolo alla riservatezza, da un lato e, dall’altro, la protezione del diritto di informazione del pubblico.
In sostanza, la liceità dell’uso dell’immagine altrui è subordinata alla prestazione del consenso della persona ritratta: chi vorrà esporre o pubblicare l’immagine altrui dovrà prima ottenere il consenso del soggetto raffigurato. Fanno eccezione i casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata da finalità di tipo pubblicistico: scopi di giustizia, scientifici, didattici o culturali, notorietà del personaggio ritratto ( attori, uomini politici…) o diffusione dell’immagine di persona non nota legata ad eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (durante una manifestazione, una cerimonia…), e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona. 


Il soggetto interessato (nonchè i suoi prossimi congiunti) ha il diritto di chiedere, al giudice ordinario, la cessazione dell’abuso dell’immagine, cioè la sua esposizione o pubblicazione effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona e/o dei suoi congiunti, oltre al diritto al risarcimento del danno.

Per la sua potenzialità intrinseca d’identificazione dell’individuo, l’immagine rientra anche fra i dati personali protetti dalla normativa sulla privacy (codice della privacy).
Sono infatti previsti specifici obblighi di trasparenza, liceità e correttezza del trattamento in capo a quanti raccolgono e utilizzano le immagini per fini professionali: informativa e consenso (eccettuati i casi di deroga previsti dal codice in favore di determinate categorie professionali quali giornalisti e investigatori privati); adozione delle misure di sicurezza minime e adeguate, beninteso in modo da non incorrere in divieti di comunicazione o diffusione sanciti dalle norme sulla privacy.

Si può, dunque, ottenere dal Garante un provvedimento inibitorio dell’uso dell’immagine o, in alternativa, ci si può rivolgere al giudice ordinario chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sulla base delle norme della privacy.

A cura dell'avv. Claudia Benvenuti

venerdì 27 aprile 2012

Norme a tutela degli animali

LEGGI che tutelano gli animali:

Naturalmente, anche le regioni ed i comuni hanno propri regolamenti in materia.


Queste, inoltre, sono le fattispecie di reato previste dal Codice Penale:
- art. 544 bis (Uccisione di animali);
- art. 544 tre (Maltrattamento di animali);
- art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati);
- art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali);
- art. 727 c.p. seconda parte (Detenzione incompatibile);

L'articolo 2 della Legge vieta e sanziona l'utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti.

martedì 24 aprile 2012

Dalla parte degli animali

Elemento soggettivo nel reato di maltrattamento di animali. 

Cassazione penale, sez. III, 28 febbraio 2012, n. 7671

La fattispecie delittuosa di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale – che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo – è tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta “senza necessità”
 

È punibile, quale maltrattamento di animali, la condotta di chi lascia il cane chiuso in auto sotto il sole.

Cassazione Penale, sez. III, 7 gennaio 2008, n. 175


La Suprema Corte ha confermato la condanna di un soggetto che, in una torrida giornata estiva, ha lasciato il suo cane chiuso in macchina sotto il sole cocente, per più di un’ora, mentre egli era impegnato a fare shopping in un centro commerciale. 
Il reato di maltrattamento di animali, sia nella formulazione dell’art. 727 C.P. anteriore alla Legge n. 189/2004, sia in quella ad essa successiva, si configura ogniqualvolta la detenzione di animali avvenga in condizioni incompatibili con la loro natura. 

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“La Grandezza di una Nazione ed il suo progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui tratta i suoi animali” 
(Mahatma Gandhi)

“La religione di un uomo non è gran cosa se non ne traggono beneficio anche il cane e il gatto”
(Abramo Lincoln) 

“Il compito più alto dell’Uomo è sottrarre gli animali dalla crudeltà”.  
(Emile Zolà) 

lunedì 30 gennaio 2012

Scaricare file protetti rimane illegale.


L'argomento torna di attualità anche a seguito delle note vicende relative a Megavideo e Megaupload.
Conversando con dei conoscenti, mi è capitato che mi venisse chiesto se scaricare file da internet costituisse ancora reato.  In pratica, se potevano scaricare tranquillamente musica e/o film  dalla rete, avendo sentito parlare di una sentenza assolutoria "per chi lo fa senza scopo di lucro"... 

E’ vero che la sentenza 149/2007 della III sezione penale della Cassazione, cui si riferivano, afferma che scaricare opere protette e condividerle non è reato nel caso in cui tali comportamenti siano commessi senza fine di lucro. Ma la questione è che la decisione dei giudici si riferisce “alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla Legge 248/2000, dal successivo recepimento della Direttiva Europea sul Copyright, nel 2003 e dal decreto legge Urbani nel 2004 e poi convertito in legge nel 2005. Si tratta di provvedimenti che hanno modificato in successione la legge 633/41 sul diritto d'autore.


La sentenza accennata, all'epoca, è stata ripresa dai giornali con relativi siti di riferimento i quali hanno evidenziato che “scaricare i file dal web senza lucro non è reato”. In realtà, leggendo le disposizioni della Corte di Cassazione, che ha assolto due giovani torinesi dall’accusa di violazione della Legge 633/41 sul diritto d’autore, non è esattamente così.


I due giovani  (che in Corte d'appello erano stati condannati a tre mesi e dieci giorni di reclusione) avevano scaricato e condiviso in rete, tramite i pc di un'associazione studentesca del Politecnico di Torino, file musicali, video e software protetti da copyright. Gli studenti si collegavano a un server Ftp del quale ottenevano le chiavi d'accesso solo dopo avere messo a disposizione la loro scorta di musica o altro. L'attività però non aveva fini di lucro ed è stato proprio questo a salvare gli imputati. Secondo i giudici, infatti, questo tipo di attività, precedente al 2000 non era punibile perché non è stato realizzato nessun vantaggio economico. Da qui sono derivati i titoli sui quotidiani, volti a indicare il download di file come ormai legalizzato. Niente di più sbagliato.

Infatti, la Suprema Corte si è riferita all’impianto di norme che vigevano all’epoca dei fatti, per cui era previsto come reato lo scambio di file protetti dal diritto d’autore per “fini di lucro”. In molti vi hanno visto una sorta di “liberalizzazione”,  forse proprio per via del discorso che la Cassazione ha portato avanti sulla diversità concettuale tra “fini di lucro” e “fini di profitto”. Ma è una distinzione ormai inutile. Nel 2004, con la Legge Urbani, appunto, sono state introdotte delle novità sostanziali. La più grossa all’articolo 174-ter legge n.  633/41, che afferma: “Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito […] con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.” Nell’impianto, come si può vedere, non si parla nè di lucro nè di profitto, ed è quindi da intendersi come generale. Pertanto rivolto a chiunque, a prescindere dal fine. Quindi effettivamente scaricare file dalla rete “non è reato” ma ciò non vuol dire che non si incorra in sanzioni. Queste ci sono, di tipo amministrativo, ma ci sono. E possono arrivare “in caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate […] sino ad euro 1032,00”.

In conclusione, chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall'art. 174-ter l. 633/41. Mentre, per chi mette in condivisione opere protette occorre, invece, distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti. Chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'art. 171, comma 1, lett. a-bis). 

A cura dell'avv. Claudia Benvenuti