lunedì 2 febbraio 2015

Il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo in presenza di clausola arbitrale.

Per la Corte di Cassazione, secondo la recentissima sentenza n. 1428/2015, quando nel contratto di assicurazione è prevista una clausola arbitrale, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo non decorre fino alla pronuncia degli arbitri.

Infatti "nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, cod. civ. fino alla conclusione della perizia: a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno (Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 09/04/2009, Rv. 608256; nello stesso senso. Sez. 3, Sentenza n. 3961 del 13/03/2012, Rv. 621404)."

Cassazione III civile del 27 gennaio 2015, n. 1428 

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