In tema di diritto d’autore esiste differenza tra le opere delle arti figurative, tutelate dall'articolo 2 n. 4 della legge
633/1941, e quelle del disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo, in quanto la caratteristica di
queste ultime risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a
una produzione seriale, quale è quella industriale, mentre le prime costituiscono un prodotto della creatività,
identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa, che deve trovare espressione in un solo
esemplare o in un numero limitato di esemplari ed è destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto,
rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.
Cassazione civile, sentenza n. 658 del 12 gennaio 2018