sabato 20 dicembre 2014

Processo telematico: al via le notifiche telematiche nel processo penale

Dal 15 dicembre anche nel processo penale si affaccia la Information tecnology. Da questa data, in attuazione dell’art. 16 comma 9 lett. c) bis, D.L. 18 ottobre 2012 n.179, in materia di "biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica ... a persona diversa dall'imputato a norma degli art. 148 comma 2-bis, 149, 150 e 151 comma 2 del c.p.p." nel processo penale, la PEC diventa “alternativa privilegiata” rispetto agli attuali metodi di comunicazione consentiti (telefono, telefax, ufficiale giudiziario).

In questo senso, piuttosto che nel senso di una stringente obbligatorietà, depone la Circolare ministeriale congiunta Dipartimento Affari di Giustizia e Dipartimento Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia dell’11 dicembre scorso.

Uffici Giudiziari coinvolti. Dal 15 dicembre 2014 dunque entrano in vigore le disposizioni che prevedono la notifica telematica a mezzo di Posta elettronica certificata da parte delle Cancellerie e degli Uffici giudiziari penali ai soggetti diversi dall’imputato nei procedimenti innanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appello e nei procedimenti "virtualmente destinati a Tribunale e Corti di Appello"; intendendosi con ciò che anche gli Uffici delle Procure della repubblica e delle Procure Generali presso le Corti d'Appello. Per quanto riguarda la Corte di Cassazione, gli uffici del giudice di pace, gli Uffici di sorveglianza ed i Tribunali per i minorenni, l'entrata in vigore dell'”obbligatorietà” delle notifiche e comunicazioni penali, sarà differita al quindicesimo giorno successivo la pubblicazione in G.U dei Decreti del Ministro della Giustizia che accertino la funzionalità dei servizi di comunicazione (ex art. 16 comma 9 lett.d) e comma 10 del D.L. 179/2012).
I soggetti interessati dalle notifiche penali via Pec. I soggetti coinvolti dalla disposizione legislativa sono i soggetti "diversi dall'imputato", con ciò intendendosi non solo i difensori, ma anche le persone offese, le parti civili i responsabili civili nonché i civilmente obbligati per le pene pecuniarie, gli amministratori giudiziari, i consulenti delle parti ed i periti. Ciononostante sarebbe necessario che i destinatari della notifica e comunicazione via PEC sia un soggetto "obbligato" a dotarsi di un indirizzo di PEC (PPAA, Aziende e liberi professionisti iscritti in albi ed elenchi).
La portata estensiva dei potenziali soggetti alle notifiche telematiche penali viene limitata nei fatti dai "pubblici registri " di cui dispongono praticamente per le notifiche le Cancellerie e gli Uffici penali. Difatti il software dispone del solo accesso al Registro degli indirizzi elettronici presso il Ministero di giustizia (c.d. REGINDE che contiene anche le PEC dei professionisti iscritti in Albi o Elenchi, e degli ausiliari del giudice non appartenenti ad un Ordine di categoria).
Tutele per il difensore. In merito alle "Modalità di esecuzione e perfezionamento delle notifiche telematiche"(pagina 8 della Circolare), la Circolare accoglie molte delle indicazioni fornite dall’Ufficio studi del CNF e dalla FIIF in sede di consultazione tecnica, di natura garantista per i cittadini (e per il difensore, loro tramite) e finalizzate a superare l’eventuale default della notifica telematica con i mezzi tradizionali; o a mantenere la valutazione di opportunità (peraltro previste dalle norme richiamate dall'art16 comma IX, lett. c-bis D.L.179/2012) del mezzo più idoneo (si pensi alla necessaria reperibilità del difensore in caso di espletamento di accertamento tecnico irripetibile).
Tutela dei dati sensibili. La tutela dei dati sensibili, secondo la definizione puntuale ed esclusiva dell'art.4, I comma, lett. d) D-Lgs 196/2003, ovvero di dati personali che siano "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" è garantita tramite un meccanismo per il quale l'addetto alla notifica invierà nel messaggio un link che, dietro riconoscimento (si crede attraverso il certificato digitale o, nei casi limite password temporanee) del soggetto interessato (principalmente il difensore) permetta di estrarre l'atto integrale, citato solo negli estremi nella notifica PEC.


Fonte: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Newsletter CNF N. 233 - 16 DICEMBRE 2014)

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