giovedì 6 aprile 2017

Non c'è violazione dei mezzi di assistenza familiare, se indigente assoluto

Con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione stabilisce quali sono i mezzi di sussistenza indicati dall'art. 570, co. 2, C.P., e quando l'indisponibilità di mezzi da parte dell'obbligato costituisce esimente, escludendo il reato. 

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’espressione «mezzi di sussistenza» di cui all'articolo 570, comma 2, numero 2, del C.p., esprime un concetto diverso dall'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, essendo in materia penale rilevante solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell’obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto il giudice, ai fini della responsabilità, non può limitarsi ad apprezzare l’omesso versamento dell’assegno stabilito in sede civile, dovendosi interrogare sugli effetti della condotta, ossia sull'eventuale venir meno dei mezzi di sussistenza dei familiari, e deve altresì verificare se la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire a uno stato di indigenza assoluta da parte dell’obbligato, giacché in tal caso l’indisponibilità di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato, valendo come esimente, purché si tratti di una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti.

Cass. pen., 25 gennaio 2017 n. 3831