mercoledì 20 marzo 2013

RC Auto e i quindici giorni di tolleranza

Il Ministero dell’Interno conferma i quindici giorni di tolleranza per la RC Auto, anche in assenza di tacito rinnovo.

Con la circolare del 14 febbraio 2013, viene infatti chiarito che le polizze assicurative senza più il tacito rinnovo (come stabilito dal decreto legge 179 del 18 ottobre 2012), rimangono operative anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. Dunque, in questo lasso di tempo, quanti  verranno trovati con il tagliando di assicurazione scaduto non potranno essere multati.
Tale chiarimento si è reso necessario perchè, dopo l’abolizione del tacito rinnovo, si era ipotizzato il venir meno del cosiddetto periodo di tolleranza di quindici giorni successivi alla scadenza annuale.
 

In base a questa circolare, quindi, la compagnia di assicurazione è tenuta ad avvisare l’automobilista dell'imminente scadenza almeno 30 giorni prima e “nel contempo mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso”. Peraltro, l’assicurato “in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti”. 

Ma il riconoscimento della copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza annuale va inteso come una cautela per l’automobilista e non una proroga dei termini della scadenza stessa e, sempre in base a quanto indicato dal Ministero,“mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso”.