sabato 27 gennaio 2018

Multa tramite autovelox: illegittima se manca indicazione del decreto prefettizio


Con la sentenza n. 26441 del 2016, la Suprema Corte si è pronunciata sull'annullabilità di un verbale di contestazione privo degli estremi del decreto del Prefetto, accogliendo le doglianze del ricorrente e confermando i suoi precedenti in materia.

Innanzitutto, ha ribadito che "il provvedimento del prefetto di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l'uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata, come tale sindacabile dal giudice ordinario (Cass., sez. 2, sentenza n. 7872 del 2011)".

Ha, inoltre, confermato la sua costante giurisprudenza per cui "la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015)".

Nel caso oggetto del ricorso, il verbale di contestazione non conteneva l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata (sulla strada in questione) la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita, dunque la Suprema Corte accoglieva il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decideva la causa nel merito con il rigetto dell'appello.

Cassazione civile Sez. VI - 2 Sent. n. 26441 del 20/12/2016.