mercoledì 19 agosto 2015

NOVITA': MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Dal 18 agosto 2015 sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Strada apportate dalla legge n.115 del 29 luglio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015. 

La legge, che recepisce le normative europee in materia, modifica gli artt. 115, 116, 118bis e 170 del Codice della Strada.  

Innanzitutto, le modifiche degli articoli 115, comma 1, e 170, commi 2 e 7, C.d.S. hanno reso possibile per il minore, di età compresa tra i 16 e i 18 anni e in possesso del previsto titolo abilitativo (patente di guida della categoria AM, A1 e B1), di trasportare un passeggero sul motociclo o sul ciclomotore. Sempre a condizione che (come accade per i conducenti maggiorenni), dal documento di circolazione del ciclomotore o del motociclo risulti espressamente l'omologazione per il trasporto di un'altra persona oltre al conducente. 

Con la modifica dell'art. 116, comma 4, primo periodo, per i titolari di patenti speciali (AM, A1, A2, A, B1, B, C1, c, D1, D) è stato eliminato il limite di massa massima autorizzata di 750 kg, che era imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio. Anche per essi il traino del rimorchio non leggero (oltre 750 kg) rimane l'obbligo del possesso della patente di categoria corrispondente. 

Con la sostituzione del comma 1 dell'art. 118-bis è stato eliminato il richiamo all'art. 43, secondo comma, del codice civile, nella definizione del concetto di residenza necessaria ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cm all'articolo 126 C.d. S.;

Infine, l'abrogazione del comma 4 dell'art. 115 del C.d.S. ha ricondotto alle sole fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 170, commi 6 e 7, le ipotesi di trasporto di un passeggero su un ciclomotore non omologato e/o da parte di conducente che non abbia ancora compiuto sedici anni.
Trattandosi di illeciti commessi da persone minori, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è assoggettato a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

martedì 7 luglio 2015

Comodo affaccio sul fondo del vicino: criteri

Ai fini della sussistenza di una veduta, è necessario, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio", dovendo l'apertura consentire non solo di guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, e quindi di guardare anche obliquamente e lateralmente, in modo da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale. Nella valutazione del requisito della "prospectio", va seguito il criterio secondo cui la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino deve essere determinata con riferimento ad una persona di altezza normale e non già di statura media.

Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 30/06/2015, n. 13412

mercoledì 29 aprile 2015

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI: IL DIVORZIO BREVE

Lo scorso 22 aprile, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato la proposta di legge parlamentare relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio, che modifica la legge n. 898 del 1970 introducendo il cosiddetto “divorzio breve”.
La legge - in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale - si aggiunge alle altre misure acceleratorie delle procedure di scioglimento del vincolo matrimoniale, come la negoziazione assistita con l’assistenza degli Avvocati e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco. (legge 162/2014, di conversione del decreto-legge 132/2014, diretta a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile).

Nel sito della Camera viene spiegato che le nuove norme:
nelle separazioni giudiziali:
-riducono da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
-fanno decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;
nelle separazioni consensuali:
- riducono a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
- riferiscono il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali; e lo fanno decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

E’ anticipato il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, che non si realizza più con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ma:
- nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
- nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè omologato.

E' poi previsto che - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati debba essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.

Disciplina transitoria: la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

Fonte: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Newsletter CNF N. 250 - 28 APRILE 2015)

mercoledì 18 marzo 2015

Nel Codice penale entra la non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha approvato in via definitiva nella seduta di giovedì 12 marzo lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, attuando una delle deleghe contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 67 (Delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili)

Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa tutela. 
La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato. Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.: 
la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo; 
la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole). 
Il primo di essi, spiega la relazione al provvedimento, si articola in altri due indici requisito che sono “le modalità della condotta” e la “esiguità del danno o del pericolo”. 
L’ambito applicativo è delimitato ai reati puniti con la pena pecuniaria sola o congiunta con pena detentiva ovvero con la pena detentiva non superiore a 5 anni. Quanto alla disciplina processuale dell’istituto, la relazione evidenzia una laconicità della delega laddove proprio in quella sede deve avvenire il contemperamento tra gli interessi della persona offesa, dell’imputato/indagato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale. 
Bilanciamento che il decreto delegato ha attuato tenendo a mente i due obiettivi fondamentali della “depenalizzazione in concreto” e di deflazionamento del carico giudiziario nella misura in cui la definizione del procedimento avvenga nelle prime fasi. 
Fonte: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Newsletter CNF N. 244 - 17 MARZO 2015)

Il Governo sembra aver recepito le osservazioni emerse in Parlamento: dalla depenalizzazione dei reati cosiddetti bagatellari (quelli cioè che prevedono un massimo di 5 anni di carcere) saranno esclusi i casi di omicidio colposo e le lesioni gravissime e verranno mantenute le pene attuali per il maltrattamento di animali, mentre sui furti in appartamento il ministro degli Interni ha annunciato che la pena massima salirà a 8 anni. 
Decreto in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Il decreto legislativo n.28/2014 attuativo della legge delega n. 67/2014 (in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo scorso ed entrerà in vigore a partire dal 2 aprile 2015. 


Vai al testo del dlgs n. 28/2014 in Gazzetta Ufficiale

lunedì 2 febbraio 2015

Il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo in presenza di clausola arbitrale.

Per la Corte di Cassazione, secondo la recentissima sentenza n. 1428/2015, quando nel contratto di assicurazione è prevista una clausola arbitrale, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo non decorre fino alla pronuncia degli arbitri.

Infatti "nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, cod. civ. fino alla conclusione della perizia: a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno (Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 09/04/2009, Rv. 608256; nello stesso senso. Sez. 3, Sentenza n. 3961 del 13/03/2012, Rv. 621404)."

Cassazione III civile del 27 gennaio 2015, n. 1428 

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