LA RIFORMA DEL CONDOMINIO, LE PRINCIPALI NOVITA' A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge di Riforma del Condominio, che ha modificato e riordinato il Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile.
Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di secondo grado. Niente registro (previsto dallla disciplina
transitoria) ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei
diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione
professionale).
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore
può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza
prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal
regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in
cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione
dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il
mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la
mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
Animali
L'articolo 16 del disegno di legge stabilisce espressamente che "Le
norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso
delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia".
Assicurazione amministratore
L’amministratore, all’atto della nomina deve presentare ai condomini
una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti
nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei
condomini.".
Conto corrente condominiale obbligatorio
Secondo il comma 7 dell'articolo 1129 (modificato dall'articolo 9 del disegno di legge) l’amministratore è obbligato
a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o
da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del
condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni
Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall'articolo 2 del disegno
di legge) prevede che in caso di attività che incidano negativamente e
in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni,
l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano diffidare
l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la
violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Riscaldamento e impianti comuni
E' prevista la possibilità per il condomino di rinunciare
all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di
condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli
squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.
Sito internet
Su richiesta dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad attivare un
sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa
previsione dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una
parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed
estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le
spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a
carico dei condomini.
Tabelle millesimali
Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in
millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche
nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista
dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in
conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di
incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di
un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un
solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato
luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella
tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi
dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il
condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza
indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non
adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento
degli eventuali danni.
Videosorveglianza
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni
dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di
esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell’edificio.
A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge di Riforma del Condominio, che ha modificato e riordinato il Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile.
(Fonte Altalex)
(Legge 11 dicembre 2012, n. 220)
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.