venerdì 29 giugno 2012

Tutela dell'immagine

La tutela dell’immagine nell'attuale era tecnologica costituisce un tema estremamente attuale e sentito.

L’immagine di una persona può essere carpita, in ambito pubblico o privato, con una macchina fotografica, con una videocamera, con un cellulare video o foto-munito, ecc. ecc. e utilizzata, come in questo caso, all’insaputa della persona ritratta. L’uso che si può fare di questa foto è il più disparato, non ultimo, anzi frequente è la sua pubblicazione on line.

Il diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della personalità, diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.

L’art. 10 del Codice civile e l’art. 96 della legge sul diritto d’autore costituiscono i capisaldi di questa tutela. Il loro uso integrato permette di contemperare due diverse esigenze: la protezione del singolo alla riservatezza, da un lato e, dall’altro, la protezione del diritto di informazione del pubblico.
In sostanza, la liceità dell’uso dell’immagine altrui è subordinata alla prestazione del consenso della persona ritratta: chi vorrà esporre o pubblicare l’immagine altrui dovrà prima ottenere il consenso del soggetto raffigurato. Fanno eccezione i casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata da finalità di tipo pubblicistico: scopi di giustizia, scientifici, didattici o culturali, notorietà del personaggio ritratto ( attori, uomini politici…) o diffusione dell’immagine di persona non nota legata ad eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (durante una manifestazione, una cerimonia…), e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona. 


Il soggetto interessato (nonchè i suoi prossimi congiunti) ha il diritto di chiedere, al giudice ordinario, la cessazione dell’abuso dell’immagine, cioè la sua esposizione o pubblicazione effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona e/o dei suoi congiunti, oltre al diritto al risarcimento del danno.

Per la sua potenzialità intrinseca d’identificazione dell’individuo, l’immagine rientra anche fra i dati personali protetti dalla normativa sulla privacy (codice della privacy).
Sono infatti previsti specifici obblighi di trasparenza, liceità e correttezza del trattamento in capo a quanti raccolgono e utilizzano le immagini per fini professionali: informativa e consenso (eccettuati i casi di deroga previsti dal codice in favore di determinate categorie professionali quali giornalisti e investigatori privati); adozione delle misure di sicurezza minime e adeguate, beninteso in modo da non incorrere in divieti di comunicazione o diffusione sanciti dalle norme sulla privacy.

Si può, dunque, ottenere dal Garante un provvedimento inibitorio dell’uso dell’immagine o, in alternativa, ci si può rivolgere al giudice ordinario chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sulla base delle norme della privacy.

A cura dell'avv. Claudia Benvenuti