lunedì 19 dicembre 2011

Ingiuria, diffamazione a mezzo stampa e su internet.


La tutela dell’onore e della reputazione. Ingiuria, diffamazione a mezzo stampa e su internet.

- Prima parte.
 
Un tema di particolare interesse è quello della tutela dell’onore e della reputazione (ingiuria, diffamazione a mezzo stampa e su internet), materia di cui spesso mi sono occupata nel corso della mia attività professionale.
E' mia intenzione articolare una serie di interventi in materia, con varia cadenza, soffermandomi sulle problematiche sottese.

Iniziamo col delineare il reato di diffamazione, dato che è tra i reati più ricorrenti commessi in internet.

Per l’art. 595 C.P., commette tale reato chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente.

 L’ipotesi della diffamazione on line è contemplata dal 3° comma: diffamazione realizzata mediante un mezzo di pubblicità (tale, infatti, internet è considerato nella percezione normativa consolidatasi). Essa è ritenuta un’aggravante in considerazione della particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento d’opinione, determinanti un maggior danno.

In sintesi, la diffamazione consiste in una manifestazione di pensiero offensiva per l’altrui reputazione commessa in assenza del soggetto passivo e comunicando con più persone.

La diffamazione è un reato a forma libera nel senso che l’offesa può essere arrecata con qualsiasi mezzo espressivo (a voce, per iscritto, con gesti).

E' un reato di pericolo, in quanto per la sua consumazione si prescinde dall'effettivo discredito sociale che sia derivato al soggetto passivo.
Quindi, si consuma quando e dove è avvenuta la comunicazione offensiva della reputazione altrui e, per offesa, non si deve intendere l'avvenuta lesione del bene giuridico, essendo sufficiente che esso venga aggredito o messo in pericolo.

In base alla giurisprudenza, inoltre, bisogna distinguere tra espressioni di per se obbiettivamente offensive, tali da ledere l’onore e il decoro di qualsiasi persona e le espressioni che pur non avendo tale valenza offensiva possono acquistarla in relazione a particolari circostanze (come la personalità delle parti, i rapporti intercorrenti tra esse, l’ambiente in cui si svolge il fatto, gli antecedenti).

L'art. 595 C.P. tutela la reputazione, ovvero l’onore in senso oggettivo, inteso come la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale.

Dunque, la reputazione non si identifica con la "considerazione che ognuno ha di sè o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico" (Cass. Pen. sez. V, Sent. n. 3247 del 24/03/1995).

Infine, "... l'offesa alla reputazione può anche consistere nell'aggressione alla sfera del decoro professionale". (Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 5945 del 18/06/1982). 

Continua...
 

 A cura dell'avv. Claudia Benvenuti

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