martedì 8 ottobre 2013

Circolazione stradale – Tamponamento a catena

In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 
Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. 

Cassazione Civile Sez. III, Sent. N. 4021 del 19/2/2013


mercoledì 22 maggio 2013

Nuove norme sul condominio: le novità in vigore dal 18 giugno 2013

LA RIFORMA DEL CONDOMINIO, LE PRINCIPALI NOVITA'

A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge di Riforma del Condominio, che ha modificato e riordinato il Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile. 

La Tabella con tutte le novità
 (Fonte Altalex)

(Legge 11 dicembre 2012, n. 220)

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Amministratore Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Niente registro (previsto dallla disciplina transitoria) ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale).
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
Animali L'articolo 16 del disegno di legge stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia".
Assicurazione amministratore L’amministratore, all’atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.".
Conto corrente condominiale obbligatorio Secondo il comma 7 dell'articolo 1129 (modificato dall'articolo 9 del disegno di legge) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge) prevede che in caso di attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Riscaldamento e impianti comuni E' prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.
Sito internet Su richiesta dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tabelle millesimali Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Videosorveglianza Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

mercoledì 20 marzo 2013

RC Auto e i quindici giorni di tolleranza

Il Ministero dell’Interno conferma i quindici giorni di tolleranza per la RC Auto, anche in assenza di tacito rinnovo.

Con la circolare del 14 febbraio 2013, viene infatti chiarito che le polizze assicurative senza più il tacito rinnovo (come stabilito dal decreto legge 179 del 18 ottobre 2012), rimangono operative anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. Dunque, in questo lasso di tempo, quanti  verranno trovati con il tagliando di assicurazione scaduto non potranno essere multati.
Tale chiarimento si è reso necessario perchè, dopo l’abolizione del tacito rinnovo, si era ipotizzato il venir meno del cosiddetto periodo di tolleranza di quindici giorni successivi alla scadenza annuale.
 

In base a questa circolare, quindi, la compagnia di assicurazione è tenuta ad avvisare l’automobilista dell'imminente scadenza almeno 30 giorni prima e “nel contempo mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso”. Peraltro, l’assicurato “in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti”. 

Ma il riconoscimento della copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza annuale va inteso come una cautela per l’automobilista e non una proroga dei termini della scadenza stessa e, sempre in base a quanto indicato dal Ministero,“mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso”.