mercoledì 20 settembre 2017

E' violenza privata, se si parcheggia nello spazio riservato ad un determinato disabile


La Suprema Corte, con la sentenza  n. 17794 del 2017, si pronuncia sulla rilevanza penale della condotta di chi parcheggia la propria autovettura in uno spazio riservato ai disabili, nel caso che detto posteggio sia riferibile ad un determinato soggetto (ad esempio con l’indicazione della targa del veicolo al quale è consentita la sosta).
La decisione in questione conferma la sentenza di appello, concordando con la valutazione ivi espressa.
Infatti i giudici del merito accertavano che "il veicolo di proprietà dell'imputato è rimasto parcato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009." Ciò aveva impedito alla persona in questione di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole a causa della sua disabilità.
La difesa dell'imputato, eccepiva l'insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato posto che i precedenti giurisprudenziali sono nel senso che costituisce violenza privata la condotta di chi impedisca la marcia di un'altra autovettura la quale quindi è immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, una condotta diversa da quella contestata al ricorrente.
La Suprema Corte, sottolinea invece come "l'imputato abbia impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcare la propria autovettura. Con la piena consapevolezza di quanto andava facendo non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile.
Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo". 
Sussiste pertanto l'elemento oggettivo del delitto contestato.

Ne sussiste anche l'elemento soggettivo, contestato dalla difesa, in considerazione del fatto che "l'imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l'autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l'aveva fatto per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà ma aveva parcheggiato l'autovettura la mattina, prima delle 10.40, lasciandovela fino alla notte e quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno serale nella propria abitazione. Tanto che, solo alle 2.00, l'autovettura veniva rimossa ma coattivamente dalla polizia locale". 

Cass. Pen. Sez. V, 23 febbraio 2017, dep. 7 aprile 2017, n. 17794

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