domenica 9 novembre 2014

IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA SUL WEB

Sostituzione di persona - Creazione e utilizzo di un "account" mediante abusivo utilizzo dell’effige di una terza persona - Reato - Sussistenza

Cassazione Penale, Sez. V, 16 giugno 2014, n. 25774
Presidente Dubolino, Relatore Lignola, P.G. Stabile

Massima

Integra il delitto di sostituzione di persona, previsto e punito dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 494 c.p., la condotta criminosa consistita nella creazione, su un social network, di un profilo che riproduca l’effige della persona offesa e nel conseguente utilizzo, con tale falsa identità, dei servizi del sito, consistenti essenzialmente nella possibilità di comunicazione in rete con gli altri iscritti, indotti in errore dalla identità dell’interlocutore, e di condivisione di contenuti. In punto di elemento soggettivo, il dolo specifico del delitto, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, oppure di recare ad altrui un danno, deve ritenersi integrato nell’ipotesi di utilizzo del profilo al fine di intrattenere rapporti con altre persone (essenzialmente di sesso opposto), ovvero per il soddisfacimento di una propria vanità (costituente vantaggio non patrimoniale), o ancora al fine di ledere la immagine e la dignità della persona offesa, apparentemente titolare del profilo creato dal reo. (Nel caso concreto tale fine è dimostrato dall’aggressione verbale di uno sconosciuto, che accusò l’apparente titolare del profilo di aver insultato la propria fidanzata, minacciandolo di denuncia, nonché dalla rimostranze di una conoscente, che lo accusava di non essere una persona seria).

Un estratto della sentenza 
"(...) L 'art. 494 cod. pen. punisce chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Oggetto della tutela penale è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua indentità o ai suoi attributi sociali; siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.
In questa prospettiva, è evidente la configurazione, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie delittuosa.(...)"

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