Il proprietario di un cane è responsabile per le pessime condizioni in cui è tenuto il suo cane anche se lasciato in custodia ad altri. E' suo preciso compito, infatti, dare precise direttive al custode e assicurarsi che le direttive impartite siano rispettate.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 6 OTTOBRE 2014, N. 41362.
Si riporta un estratto della sentenza in oggetto:
"(...) Il reato di cui all’articolo 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, e applicabile alla presente fattispecie, non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 16/06/2005 Ud. dep. 02/09/2005 Rv. 232196; cfr. altresi’ Sez. 3, Sentenza n. 21744 del 26/04/2005 Ud. dep. 09/06/2005 Rv. 231652).
Nella fattispecie che ci occupa il Tribunale veneto, dopo avere accertato che l’imputato era il proprietario del cane, ha ritenuto che l’imputato, prima di assentarsi, non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni (tenerlo con sè, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente). Ha anzi rilevato che alle 15 del 16 agosto, in un momento di piena calura, i recipienti erano insufficienti o non compitamente riempiti, come documentato dalle foto, che ritraevano altresì l’animale con la lingua totalmente estroflessa, gli occhi semichiusi, la pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie. Ha ritenuto irrilevante la circostanza della pomata lasciata per la cura delle orecchie, cosi’ come la distribuzione di crocchette e acqua solo una volta al giorno, perchè dopo appena tre ore dal dichiarato riempimento della pentola l’acqua risultava assente. Ha poi ritenuto fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad un a catena troppo corta per quattro giorni salvo che per i pochi minuti destinati alla somministrazione delle crocchette e la situazione – secondo il suo apprezzamento – non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore: sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha concluso per l’esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell’animale.
Come si vede, si e’ in presenza di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile in questa sede (...)"




A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge di Riforma del Condominio, che ha modificato e riordinato il Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile.
(Fonte Altalex)
(Legge 11 dicembre 2012, n. 220)
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.