Commette il reato di diffamazione chi scrive insulti su Facebook, anche se indirizzati ad una persona di cui non viene fatto il nome e letti da una cerchia ristretta di iscritti.
Cassazione penale , sez. I, sentenza 16.04.2014 n° 16712
Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.
Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione di un social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti allo stesso corpo militare di appartenenza dell'autore della pubblicazione on line, né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D’altro canto, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 595 c.p.
(1) Cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza 20 dicembre 2010, n. 7410.
(Fonte: Massimario.it - 18/2014).
Cassazione penale , sez. I, sentenza 16.04.2014 n° 16712
Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.
Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione di un social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti allo stesso corpo militare di appartenenza dell'autore della pubblicazione on line, né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D’altro canto, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 595 c.p.
(1) Cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza 20 dicembre 2010, n. 7410.
(Fonte: Massimario.it - 18/2014).




A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge di Riforma del Condominio, che ha modificato e riordinato il Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile.
(Fonte Altalex)
(Legge 11 dicembre 2012, n. 220)
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.