mercoledì 14 settembre 2016

L' intercettazione telematica nel recente orientamento della Cassazione

In materia di intercettazione telematica, solo limitatamente ai procedimenti per reati di “criminalità organizzata” è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad esempio, personal computer, tablet, smart-phone, ecc.) anche nei luoghi di privata dimora ex articolo 614 del Cp, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa. Con la precisazione che per reati di “criminalità organizzata” devono intendersi, comunque, non solo quelli elencati nell'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del Cpp, ma anche quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere ex articolo 416 del Cp, correlata alle attività più diverse, con esclusione del mero concorso di persone.
Cass. pen., 1 luglio 2016 n. 26889


Con il termine intercettazione telematica s'intende la captazione del flusso telematico di dati (la c.d. on line surveillance) che permette l’acquisizione di informazioni e contenuti rilevanti in ambito investigativo e quindi probatorio.

Dapprima l'attività d'intercettazione è stata fatta rientrare nell'ambito normativo previsto per le comunicazioni telefoniche (art. 266 cpp per le intercettazioni telefoniche e il 266-bis cpp per quelle telematiche). Poi questa affinità è scemata poiché le modalità tecniche di attuazione si sono differenziate per i rapidi progressi della tecnologia, che sia nel campo informatico che in quello telematico ha sviluppato sempre nuove procedure ed algoritmi.


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