mercoledì 22 maggio 2013
mercoledì 20 marzo 2013
RC Auto e i quindici giorni di tolleranza
Il Ministero dell’Interno conferma i quindici giorni di tolleranza per la RC Auto, anche in assenza di tacito rinnovo.
Con la circolare del 14 febbraio 2013, viene infatti chiarito che le polizze assicurative senza più il tacito rinnovo (come stabilito dal decreto legge 179 del 18 ottobre 2012), rimangono operative anche nei
15 giorni successivi alla scadenza. Dunque, in questo lasso di tempo, quanti verranno trovati
con il tagliando di assicurazione scaduto non
potranno essere multati.
Tale chiarimento si è reso necessario perchè, dopo l’abolizione del tacito rinnovo, si era ipotizzato il venir meno del
cosiddetto periodo di tolleranza di quindici giorni successivi alla
scadenza annuale.
In base a questa circolare, quindi, la compagnia di assicurazione è tenuta ad avvisare l’automobilista dell'imminente scadenza almeno 30 giorni prima e “nel contempo mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso”. Peraltro, l’assicurato “in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti”.
Ma il riconoscimento della copertura nei 15 giorni
successivi alla scadenza annuale va inteso come una cautela per
l’automobilista e non una proroga dei termini della scadenza stessa e, sempre in base a quanto indicato dal Ministero,“mentre la precedente condizione
imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la
successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata
copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche
sull’applicazione dell’articolo 193 C.d.S., solo se vi era stata
disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della
polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio
della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni,
rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi
degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il
certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che la
garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in
ogni caso non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello
stesso”.
lunedì 17 dicembre 2012
OBBLIGO DI SOCCORSO STRADALE DEGLI ANIMALI
Tale obbligo giuridico entrerà in vigore dal 27/12/2012 e la sua inosservanza sarà sanzionata dal Codice della Strada.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217, dando così attuazione alle modifiche al Codice della strada in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, rafforzando così la novella legislativa dell'estate 2010 (obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale, equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila).
Il Legislatore del 2010, intervenendo su diverse disposizioni del Codice, ha inserito nell’art. 189 il comma 9-bis che fa obbligo agli utenti della strada, in caso di incidente da essi provocato e da cui sia derivato danno ad uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi per prestare tempestivo soccorso agli animali investiti, punendone l’inosservanza con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559.
L'obbligo di tempestivo soccorso è posto anche a carico degli utenti che non abbiano determinato l’incidente con il loro comportamento, ma che siano comunque coinvolti nello stesso, sanzionando in questo caso la violazione dello stesso con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78 ad euro 311.
Era stato modificato anche l’art. 177, comma 1, del Codice della strada, consentendo l’utilizzo dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione visiva (luce lampeggiante blu) ai conducenti di autoambulanze veterinarie e dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina di dettaglio (come è avvenuto col decreto del 12 dicembre).
Il Decreto Ministerale disciplina, inoltre, le
condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di
salute, può essere considerato in
stato di necessità anche se effettuato da privati, oltre alla
documentazione da esibire in caso di successivo controllo da parte delle
autorità di polizia stradale.
Fissa, infine, le caratteristiche delle
autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno
individuate dal Ministero della Salute, la certificazione anche
successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte
di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo
riconoscimento cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e
convulsioni.
Il Decreto Ministeriale è consultabile nella pagina della Gazzetta Ufficiale QUI.
venerdì 29 giugno 2012
Tutela dell'immagine
La tutela dell’immagine nell'attuale era tecnologica costituisce un tema estremamente attuale e sentito.
L’immagine di una persona può essere carpita, in ambito pubblico o privato, con una macchina fotografica, con una videocamera, con un cellulare video o foto-munito, ecc. ecc. e utilizzata, come in questo caso, all’insaputa della persona ritratta. L’uso che si può fare di questa foto è il più disparato, non ultimo, anzi frequente è la sua pubblicazione on line.
Il diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della personalità, diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.
L’art. 10 del Codice civile e l’art. 96 della legge sul diritto d’autore costituiscono i capisaldi di questa tutela. Il loro uso integrato permette di contemperare due diverse esigenze: la protezione del singolo alla riservatezza, da un lato e, dall’altro, la protezione del diritto di informazione del pubblico.
In sostanza, la liceità dell’uso dell’immagine altrui è subordinata alla prestazione del consenso della persona ritratta: chi vorrà esporre o pubblicare l’immagine altrui dovrà prima ottenere il consenso del soggetto raffigurato. Fanno eccezione i casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata da finalità di tipo pubblicistico: scopi di giustizia, scientifici, didattici o culturali, notorietà del personaggio ritratto ( attori, uomini politici…) o diffusione dell’immagine di persona non nota legata ad eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (durante una manifestazione, una cerimonia…), e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona.
Il soggetto interessato (nonchè i suoi prossimi congiunti) ha il diritto di chiedere, al giudice ordinario, la cessazione dell’abuso dell’immagine, cioè la sua esposizione o pubblicazione effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona e/o dei suoi congiunti, oltre al diritto al risarcimento del danno.
Per la sua potenzialità intrinseca d’identificazione dell’individuo, l’immagine rientra anche fra i dati personali protetti dalla normativa sulla privacy (codice della privacy).
Sono infatti previsti specifici obblighi di trasparenza, liceità e correttezza del trattamento in capo a quanti raccolgono e utilizzano le immagini per fini professionali: informativa e consenso (eccettuati i casi di deroga previsti dal codice in favore di determinate categorie professionali quali giornalisti e investigatori privati); adozione delle misure di sicurezza minime e adeguate, beninteso in modo da non incorrere in divieti di comunicazione o diffusione sanciti dalle norme sulla privacy.
Si può, dunque, ottenere dal Garante un provvedimento inibitorio dell’uso dell’immagine o, in alternativa, ci si può rivolgere al giudice ordinario chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sulla base delle norme della privacy.
L’immagine di una persona può essere carpita, in ambito pubblico o privato, con una macchina fotografica, con una videocamera, con un cellulare video o foto-munito, ecc. ecc. e utilizzata, come in questo caso, all’insaputa della persona ritratta. L’uso che si può fare di questa foto è il più disparato, non ultimo, anzi frequente è la sua pubblicazione on line.
Il diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della personalità, diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.
L’art. 10 del Codice civile e l’art. 96 della legge sul diritto d’autore costituiscono i capisaldi di questa tutela. Il loro uso integrato permette di contemperare due diverse esigenze: la protezione del singolo alla riservatezza, da un lato e, dall’altro, la protezione del diritto di informazione del pubblico.
In sostanza, la liceità dell’uso dell’immagine altrui è subordinata alla prestazione del consenso della persona ritratta: chi vorrà esporre o pubblicare l’immagine altrui dovrà prima ottenere il consenso del soggetto raffigurato. Fanno eccezione i casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata da finalità di tipo pubblicistico: scopi di giustizia, scientifici, didattici o culturali, notorietà del personaggio ritratto ( attori, uomini politici…) o diffusione dell’immagine di persona non nota legata ad eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (durante una manifestazione, una cerimonia…), e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona.
Il soggetto interessato (nonchè i suoi prossimi congiunti) ha il diritto di chiedere, al giudice ordinario, la cessazione dell’abuso dell’immagine, cioè la sua esposizione o pubblicazione effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona e/o dei suoi congiunti, oltre al diritto al risarcimento del danno.
Per la sua potenzialità intrinseca d’identificazione dell’individuo, l’immagine rientra anche fra i dati personali protetti dalla normativa sulla privacy (codice della privacy).
Sono infatti previsti specifici obblighi di trasparenza, liceità e correttezza del trattamento in capo a quanti raccolgono e utilizzano le immagini per fini professionali: informativa e consenso (eccettuati i casi di deroga previsti dal codice in favore di determinate categorie professionali quali giornalisti e investigatori privati); adozione delle misure di sicurezza minime e adeguate, beninteso in modo da non incorrere in divieti di comunicazione o diffusione sanciti dalle norme sulla privacy.
Si può, dunque, ottenere dal Garante un provvedimento inibitorio dell’uso dell’immagine o, in alternativa, ci si può rivolgere al giudice ordinario chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sulla base delle norme della privacy.
A cura dell'avv. Claudia Benvenuti
venerdì 27 aprile 2012
Norme a tutela degli animali
LEGGI che tutelano gli animali:
- Ministero della Salute 18 dicembre 2008 - ordinanza contro esche avvelenate
- Ministero della salute 3 dicembre 2008 - ordinanza traffico illegale cuccioli paesi dell'Est
Naturalmente, anche le regioni ed i comuni hanno propri regolamenti in materia.
- art. 544 bis (Uccisione di animali);
- art. 544 tre (Maltrattamento di animali);
- art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati);
- art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali);
- art. 727 c.p. seconda parte (Detenzione incompatibile);
L'articolo 2 della Legge vieta e sanziona l'utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti.
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A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge di Riforma del Condominio, che ha modificato e riordinato il Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile.
(Fonte Altalex)
(Legge 11 dicembre 2012, n. 220)
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.