domenica 18 marzo 2018

DIRITTO D’AUTORE E BREVETTI

In tema di diritto d’autore esiste differenza tra le opere delle arti figurative, tutelate dall'articolo 2 n. 4 della legge 633/1941, e quelle del disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo, in quanto la caratteristica di queste ultime risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale, mentre le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa, che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari ed è destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.

Cassazione civile, sentenza n. 658 del 12 gennaio 2018

mercoledì 28 febbraio 2018

Costituisce reato imporre il collare anti-abbaio


La Suprema Corte sancisce che imporre il collare anti-abbaio al cane costituisce reato ed è punito penalmente.
Commette il reato di maltrattamenti chi chi impone al proprio cane il collare anti-abbaio, che gli infligge una scossa elettrica ogni volta che abbaia. 
A sancirlo è stata la terza sezione penale della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 3290/2018), confermando la condanna a carico di un uomo per il reato ex art. 727 c.p..

Nel caso in oggetto, un uomo era stato condannato alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 544 ter c.p., derubricato poi in art. 727 c. 2 c.p., per il maltrattamento dei propri cani, che venivano detenuti con collari c.d. "anti-abbaio", aventi la caratteristica di emanare scosse elettriche all'abbaiare, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze.

Secondo l'imputato, invece, i cani erano stati trovati in buona salute. Pertanto, la sentenza andava annullata per inosservanza od erronea applicazione della legge penale, difettando "il requisito essenziale costituito dalle lesioni, che ha giustificato la derubricazione nell'ipotesi contravvenzionale – e mancando - comunque la prova che l'avere apposto i collari anti-abbaio costituisca condotta incompatibile con la natura dei cani o che abbia recato loro sofferenze, essendo evidente che i collari servivano ad evitare che fosse provocato disturbo ai vicini".

Tali censure prospettate dal ricorrente, peraltro, sottoponevano aspetti di esclusiva competenza del giudice di merito, ma i giudici della Suprema Corte riportandosi a precedenti orientamenti (cfr. Sez. III, n. 21932 del 11/02/2016, Sez. III, n. 15061 del 24/01/2007), stabilivano che l'utilizzo del collare anti-abbaio concretizza la fattispecie di cui all'articolo 727 del Codice Penale.

L'uso del collare anti-abbaio, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, "integra il reato di cui all'art. 727 c.p., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale" (cfr., tra le altre, Cassazione n. 38034/2013).

A tal fine, ricordano che per quanto attiene al reato x art. 727 c.p., è giurisprudenza consolidata che, "ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti".

I giudici affermano inoltre che "é stato precisato che costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione".

Per "abbandono", deve intendersi non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia.

Nel caso in questione, dunque, la Cassazione sanciva che i giudici di merito avevano agito correttamente, dichiarava inammissibile il ricorso e confermava la condanna.

Corte di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza del 24 gennaio 2018, n. 3290

sabato 27 gennaio 2018

Multa tramite autovelox: illegittima se manca indicazione del decreto prefettizio


Con la sentenza n. 26441 del 2016, la Suprema Corte si è pronunciata sull'annullabilità di un verbale di contestazione privo degli estremi del decreto del Prefetto, accogliendo le doglianze del ricorrente e confermando i suoi precedenti in materia.

Innanzitutto, ha ribadito che "il provvedimento del prefetto di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l'uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata, come tale sindacabile dal giudice ordinario (Cass., sez. 2, sentenza n. 7872 del 2011)".

Ha, inoltre, confermato la sua costante giurisprudenza per cui "la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015)".

Nel caso oggetto del ricorso, il verbale di contestazione non conteneva l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata (sulla strada in questione) la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita, dunque la Suprema Corte accoglieva il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decideva la causa nel merito con il rigetto dell'appello.

Cassazione civile Sez. VI - 2 Sent. n. 26441 del 20/12/2016.

sabato 18 novembre 2017

Lesioni colpose conseguenti a difetto di custodia di animali

In tema di lesioni colpose conseguenti a difetto di custodia di animali, il proprietario detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia che gli impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell’abitazione, mentre il proprietario che affidi la custodia dell’animale ad altra persona è parimenti responsabile nel caso in cui lo stesso sia in concreto ancora in grado di esercitare il potere di controllo ovvero, nel caso di affidamento “temporaneo”, abbia delegato la custodia a persone non in grado, secondo un giudizio ex ante e in concreto, di adempiere adeguatamente al relativo onere. Diversa è invece l’ipotesi in cui l’affidamento a terzi dell’animale non sia transitorio e temporaneo, giacché, se si tratti di delega stabile e di assenza costante del proprietario, l’indagine da compiere, per fondare la responsabilità del proprietario, è se, invece, questi abbia comunque mantenuto effettivi poteri di vigilanza sull'animale affidato in custodia a terzi.

Cassazione penale 15 settembre 2017 n. 42307

La posizione di garanzia è contenuta nell'art. 40, 2°co., C.P., secondo cui «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo», mentre l’obbligo giuridico deriva dall'articolo 672, 1° co., C.P.. Tale norma prevede il reato da omessa custodia e malgoverno di animali, punito con la sanzione amministrativa da venticinque a duecentocinquantotto euro.

mercoledì 20 settembre 2017

E' violenza privata, se si parcheggia nello spazio riservato ad un determinato disabile


La Suprema Corte, con la sentenza  n. 17794 del 2017, si pronuncia sulla rilevanza penale della condotta di chi parcheggia la propria autovettura in uno spazio riservato ai disabili, nel caso che detto posteggio sia riferibile ad un determinato soggetto (ad esempio con l’indicazione della targa del veicolo al quale è consentita la sosta).
La decisione in questione conferma la sentenza di appello, concordando con la valutazione ivi espressa.
Infatti i giudici del merito accertavano che "il veicolo di proprietà dell'imputato è rimasto parcato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009." Ciò aveva impedito alla persona in questione di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole a causa della sua disabilità.
La difesa dell'imputato, eccepiva l'insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato posto che i precedenti giurisprudenziali sono nel senso che costituisce violenza privata la condotta di chi impedisca la marcia di un'altra autovettura la quale quindi è immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, una condotta diversa da quella contestata al ricorrente.
La Suprema Corte, sottolinea invece come "l'imputato abbia impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcare la propria autovettura. Con la piena consapevolezza di quanto andava facendo non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile.
Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo". 
Sussiste pertanto l'elemento oggettivo del delitto contestato.

Ne sussiste anche l'elemento soggettivo, contestato dalla difesa, in considerazione del fatto che "l'imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l'autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l'aveva fatto per quei pochi minuti che avrebbero consentito di dubitare della sua volontà ma aveva parcheggiato l'autovettura la mattina, prima delle 10.40, lasciandovela fino alla notte e quindi impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare il veicolo anche al suo ritorno serale nella propria abitazione. Tanto che, solo alle 2.00, l'autovettura veniva rimossa ma coattivamente dalla polizia locale". 

Cass. Pen. Sez. V, 23 febbraio 2017, dep. 7 aprile 2017, n. 17794