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lunedì 17 gennaio 2022

DIVIETO DI DETENERE I CANI LEGATI ALLA CATENA (O COMUNQUE LEGATI)

La tutela degli animali mi sta molto a cuore sia da un punto di vista giuridico che personale, ho deciso quindi di riproporre un mio articolo pubblicato a dicembre in anteprima su Il Faro di Max Del Papa, con il titolo "Niente catene per i nostri angeli" 

Se sono moltissimi gli animali morti a causa dei devastanti incendi che quest’estate hanno martoriato la Sardegna, non sono meno numerosi quelli colpiti dalle alluvioni che nei giorni scorsi hanno flagellato la Sicilia.

L’Unità di Emergenza dei volontari della LAV, accorsi a Catania per mettere in salvo i randagi (oltre che per aiutare i rifugi e i proprietari di esemplari che vivono all’aperto), si è trova a a fronteggiare il problema dei cani lasciati legati dai padroni, animali che non avrebbero potuto essere salvati in caso di una nuova emergenza. Da qui è nata la collaborazione con alcuni sindaci “per l’emissione di un’Ordinanza di divieto di detenzione di cani alla catena e in altre forme che non permettono il loro salvataggio vista l’emergenza alluvionale”.

Sono purtroppo ancora vivide le terribili immagini, viste sui telegiornali o su internet, della moltitudine di animali morti in maniera atroce, tra cui tantissimi cani arsi vivi. Tutti legati ad una maledetta catena, o rinchiusi senza alcuna possibilità di una via di scampo, di fuga.

Un orrore simile è potuto accadere nel 2021 perché nella maggior parte delle regioni italiane non c’è ancora una legge che vieti di tenere a catena un animale d’affezione quale il cane.

In Italia, infatti, non esiste una normativa nazionale che regoli questa pratica purtroppo ancora molto diffusa, laddove sono le Regioni e i Comuni a regolare la materia. Ne deriva una confusione tra regione e regione e perfino tra centri limitrofi, fermo restando che tenere gli animali sempre legati alla catena o a corde costituisce reato, in quanto detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura che causa loro sofferenza.

Diversi esperti interpellati da Save The Dogs e Green Impact, in un recente rapporto dal titolo “Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena”, hanno evidenziato che “legare un cane alla catena è una vera e propria forma di maltrattamento, che impatta in modo significativo sul benessere del cane, molto spesso condannato a trascorrere tutta la vita legato a un palo, lontano dall’affetto di quella che dovrebbe essere la sua famiglia”.

Le Regioni Campania, Umbria e Marche, e da agosto il Lazio, sono le uniche che hanno una normativa che vieta in modo assoluto la detenzione di cani alla catena. Mentre, sempre secondo il citato rapporto, “Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Lazio, Lombardia, Abruzzo hanno una normativa che prevede delle eccezioni specifiche e circoscritte al divieto e Sicilia, Basilicata e Liguria non hanno una normativa sul tema”. Infine “le rimanenti Regioni e Province Autonome hanno una normativa desueta e formulata in maniera vaga ed inefficace”.

Tutto questo non fa che confermare l’urgenza, diremmo l’indispensabilità di leggi a tutela degli animali chiare, che prevedano sanzioni severe ed effettive: gli animali non hanno una voce per reclamare i propri diritti. Deve essere l’uomo, con le sue istituzioni ad imporre il rispetto “per le loro esigenze biologiche, etologiche e psicologiche”.

Rispetto alla detenzione di cani a catena (o comunque legati) il nostro Codice Penale prevede due fattispecie di reato: l’art. 544 ter e l’art. 727 C.P..

L’art. 727, comma 2, C.P. punisce chiunque detenga “animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”; mentre l’art. 544 ter C.P., comma 1, invece, “punisce chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. La Suprema Corte si è espressa diverse volte in tal senso, ritenendo applicabili tali fattispecie a casi di detenzione di cani a catena.

Secondo la giurisprudenza, per integrare il reato di maltrattamento non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali, poiché la norma mira a tutelarli quali esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale (Cass. n. 46291/2003; Trib. Pen. Torino 25.10.2006).

In merito alla sottoposizione a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale, assume valenza qualsiasi azione caratterizzata da un’evidente e conclamata incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali (Cass. n. 5979/2013)

Quando ci capita di constatare o di venire in qualunque modo a conoscenza di fatti di maltrattamento, ad esempio se troviamo un cane perennemente legato con una catena/corda troppo corta, o tenuto recluso su un balcone senza riparo e con poco cibo e acqua o altre situazioni di grave disagio per cani, gatti o altri animali da compagnia, ricordiamoci che si tratta di un REATO.

Si ha il potere ma soprattutto il dovere di denunciare!

Per salvare gli animali in difficoltà e punire i colpevoli, dobbiamo fare una segnalazione, meglio se scritta, alla forza pubblica. Questo anche quando, purtroppo, ci troviamo di fronte ad un presunto caso di uccisione di animali.

In caso di mancato loro intervento, si può configurare l’ipotesi di reato di “omissione d’atti d’ufficio”.

Avv. Claudia Benvenuti

lunedì 24 giugno 2019

No al divieto assoluto di accesso dei cani nelle spiagge libere


Il Tar del Lazio, I^ sezione, con la sentenza n. 176/2019 ha stabilito che i Comuni non possono vietare in senso assoluto l'accesso dei cani nelle spiagge libere. 
Occorrono rimedi alternativi che non comprimano la libertà dei proprietari, prevedendo o limitazioni orarie oppure stabilendo l'accesso in aree determinate e il divieto in altre.

La decisione è stata presa accogliendo il  ricorso di una Onlus contro l'ordinanza del Comune di Latina, nella parte in cui aveva vietato ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge del litorale durante la stagione balneare. 
Tale ordinanza è stata ritenuta illegittima per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità, avendo vietato in maniera assoluta l'ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione.  L'amministrazione avrebbe dovuto, invece, valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso.


Come già affermato dalla giurisprudenza "la scelta di vietare l'ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia. In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso" (Tar Calabria, Sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).

mercoledì 28 febbraio 2018

Costituisce reato imporre il collare anti-abbaio


La Suprema Corte sancisce che imporre il collare anti-abbaio al cane costituisce reato ed è punito penalmente.
Commette il reato di maltrattamenti chi chi impone al proprio cane il collare anti-abbaio, che gli infligge una scossa elettrica ogni volta che abbaia. 
A sancirlo è stata la terza sezione penale della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 3290/2018), confermando la condanna a carico di un uomo per il reato ex art. 727 c.p..

Nel caso in oggetto, un uomo era stato condannato alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 544 ter c.p., derubricato poi in art. 727 c. 2 c.p., per il maltrattamento dei propri cani, che venivano detenuti con collari c.d. "anti-abbaio", aventi la caratteristica di emanare scosse elettriche all'abbaiare, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze.

Secondo l'imputato, invece, i cani erano stati trovati in buona salute. Pertanto, la sentenza andava annullata per inosservanza od erronea applicazione della legge penale, difettando "il requisito essenziale costituito dalle lesioni, che ha giustificato la derubricazione nell'ipotesi contravvenzionale – e mancando - comunque la prova che l'avere apposto i collari anti-abbaio costituisca condotta incompatibile con la natura dei cani o che abbia recato loro sofferenze, essendo evidente che i collari servivano ad evitare che fosse provocato disturbo ai vicini".

Tali censure prospettate dal ricorrente, peraltro, sottoponevano aspetti di esclusiva competenza del giudice di merito, ma i giudici della Suprema Corte riportandosi a precedenti orientamenti (cfr. Sez. III, n. 21932 del 11/02/2016, Sez. III, n. 15061 del 24/01/2007), stabilivano che l'utilizzo del collare anti-abbaio concretizza la fattispecie di cui all'articolo 727 del Codice Penale.

L'uso del collare anti-abbaio, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, "integra il reato di cui all'art. 727 c.p., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale" (cfr., tra le altre, Cassazione n. 38034/2013).

A tal fine, ricordano che per quanto attiene al reato x art. 727 c.p., è giurisprudenza consolidata che, "ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti".

I giudici affermano inoltre che "é stato precisato che costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione".

Per "abbandono", deve intendersi non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia.

Nel caso in questione, dunque, la Cassazione sanciva che i giudici di merito avevano agito correttamente, dichiarava inammissibile il ricorso e confermava la condanna.

Corte di Cassazione, III Sezione Penale, sentenza del 24 gennaio 2018, n. 3290

mercoledì 6 luglio 2016

Aiutiamoli denunciando: se il cane è legato a catena/corda troppo corta è reato

E' di pochi giorni fa l'ennesima notizia di poveri cani maltrattati (in questo caso ben 25), che sono stati sequestrati per maltrattamenti perpetrati con l’uso abituale della catena da parte del proprietario, denunciato.
I cani vivevano in condizioni pessime all'interno del giardino di una villa, alle porte di Aprilia: le catene che trattenevano i cani erano corte e le cucce insalubri o strette.
Inoltre, gli animali non erano muniti del regolamentare microchip.

Secondo la giurisprudenza, per integrare il reato di maltrattamento non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali, poiché la norma mira a tutelarli quali esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale (Cass. n. 46291/2003; Trib. Pen. Torino 25.10.2006).
In merito alla sottoposizione a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale, assume valenza qualsiasi azione caratterizzata da un’evidente e conclamata incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali (Cass. n. 5979/2013)

Il reato di “maltrattamento di animali” è disciplinato dall’art. 544 ter C.P., che punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Il comma II° dell'art. 544 ter C.P. stabilisce che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino “a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”. In pratica si tratta del cosiddetto “reato di doping a danno di animali”, volto a reprimere le scommesse clandestine e le competizioni tra animali. 
In caso di condanna per maltrattamento di animali (o di patteggiamento della pena), è prevista la confisca obbligatoria dell'animale, per poterlo sottrarre al detentore maltrattante.

Quando ci capita di vedere o venire a conoscenza diretta di fatti di maltrattamento, ad esempio vediamo un cane perennemente legato con una catena/corda troppo corta, o tenuto recluso su un balcone senza riparo e con poco cibo e acqua o altre situazioni di grave disagio per cani, gatti o altri animali da compagnia, ricordiamoci che si tratta di un REATO!

Per salvare gli animali in difficoltà e punire i colpevoli, dobbiamo fare una segnalazione, meglio se scritta, alla forza pubblica (di preferenza al Corpo Forestale dello Stato). Questo anche quando, purtroppo, ci troviamo di fronte ad un presunto caso di uccisione di animali. 
In caso di mancato loro intervento, si può configurare l'ipotesi di reato di "omissione d'atti d'ufficio".

Infine, va ricordato che in molti Regolamenti Comunali è previsto, per il benessere degli animali, il divieto di detenzione di cani a catena troppo corta (di solito viene indicata una lunghezza minima) e sono previste sanzioni pecuniarie per la violazione della disposizione amministrativa: un  illecito amministrativo che si affianca al reato penale.

Non abbiate paura di denunciare, è un diritto ed un dovere a tutela di vite innocenti che non possono difendersi da sole!

giovedì 6 novembre 2014

Maltrattamento di animali dati in custodia: sempre responsabile il proprietario

Il proprietario di un cane è responsabile per le pessime condizioni in cui è tenuto il suo cane anche se lasciato in custodia ad altri. E' suo preciso compito, infatti, dare precise direttive al custode e assicurarsi che le direttive impartite siano rispettate.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 6 OTTOBRE 2014, N. 41362.

Si riporta un estratto della sentenza in oggetto: 
"(...) Il reato di cui all’articolo 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, e applicabile alla presente fattispecie, non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 16/06/2005 Ud. dep. 02/09/2005 Rv. 232196; cfr. altresi’ Sez. 3, Sentenza n. 21744 del 26/04/2005 Ud. dep. 09/06/2005 Rv. 231652).
Nella fattispecie che ci occupa il Tribunale veneto, dopo avere accertato che l’imputato era il proprietario del cane, ha ritenuto che l’imputato, prima di assentarsi, non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni (tenerlo con sè, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente). Ha anzi rilevato che alle 15 del 16 agosto, in un momento di piena calura, i recipienti erano insufficienti o non compitamente riempiti, come documentato dalle foto, che ritraevano altresì l’animale con la lingua totalmente estroflessa, gli occhi semichiusi, la pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie. Ha ritenuto irrilevante la circostanza della pomata lasciata per la cura delle orecchie, cosi’ come la distribuzione di crocchette e acqua solo una volta al giorno, perchè dopo appena tre ore dal dichiarato riempimento della pentola l’acqua risultava assente. Ha poi ritenuto fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad un a catena troppo corta per quattro giorni salvo che per i pochi minuti destinati alla somministrazione delle crocchette e la situazione – secondo il suo apprezzamento – non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore: sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha concluso per l’esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell’animale.
Come si vede, si e’ in presenza di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile in questa sede (...)" 

mercoledì 22 maggio 2013

Nuove norme sul condominio: le novità in vigore dal 18 giugno 2013

LA RIFORMA DEL CONDOMINIO, LE PRINCIPALI NOVITA'

A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge di Riforma del Condominio, che ha modificato e riordinato il Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile. 

La Tabella con tutte le novità
 (Fonte Altalex)

(Legge 11 dicembre 2012, n. 220)

** * **
Amministratore Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Niente registro (previsto dallla disciplina transitoria) ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale).
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
Animali L'articolo 16 del disegno di legge stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia".
Assicurazione amministratore L’amministratore, all’atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.".
Conto corrente condominiale obbligatorio Secondo il comma 7 dell'articolo 1129 (modificato dall'articolo 9 del disegno di legge) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge) prevede che in caso di attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Riscaldamento e impianti comuni E' prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.
Sito internet Su richiesta dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tabelle millesimali Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Videosorveglianza Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

lunedì 17 dicembre 2012

OBBLIGO DI SOCCORSO STRADALE DEGLI ANIMALI

Tale obbligo giuridico entrerà in vigore dal 27/12/2012 e la sua inosservanza sarà sanzionata dal Codice della Strada.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217, dando così attuazione alle modifiche al Codice della strada in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, rafforzando così la novella legislativa dell'estate 2010 (obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale, equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila).

Il Legislatore del 2010, intervenendo su diverse disposizioni del Codice, ha inserito nell’art. 189 il comma 9-bis che fa obbligo agli utenti della strada, in caso di incidente da essi provocato e da cui sia derivato danno ad uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi per prestare tempestivo soccorso agli animali investiti, punendone l’inosservanza con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559. 
L'obbligo di tempestivo soccorso è posto anche a carico degli utenti che non abbiano determinato l’incidente con il loro comportamento, ma che siano comunque coinvolti nello stesso, sanzionando in questo caso la violazione dello stesso con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78 ad euro 311. 
Era stato modificato anche l’art. 177, comma 1, del Codice della strada, consentendo l’utilizzo dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione visiva (luce lampeggiante blu) ai conducenti di autoambulanze veterinarie e dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina di dettaglio (come è avvenuto col decreto del 12 dicembre).

Il Decreto Ministerale disciplina, inoltre, le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute, può essere considerato in stato di necessità anche se effettuato da privati, oltre alla documentazione da esibire in caso di successivo controllo da parte delle autorità di polizia stradale.  
Fissa, infine, le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal Ministero della Salute, la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni.

Il Decreto Ministeriale è consultabile nella pagina della Gazzetta Ufficiale QUI.

venerdì 27 aprile 2012

Norme a tutela degli animali

LEGGI che tutelano gli animali:

Naturalmente, anche le regioni ed i comuni hanno propri regolamenti in materia.


Queste, inoltre, sono le fattispecie di reato previste dal Codice Penale:
- art. 544 bis (Uccisione di animali);
- art. 544 tre (Maltrattamento di animali);
- art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati);
- art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali);
- art. 727 c.p. seconda parte (Detenzione incompatibile);

L'articolo 2 della Legge vieta e sanziona l'utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti.

martedì 24 aprile 2012

Dalla parte degli animali

Elemento soggettivo nel reato di maltrattamento di animali. 

Cassazione penale, sez. III, 28 febbraio 2012, n. 7671

La fattispecie delittuosa di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale – che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo – è tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta “senza necessità”
 

È punibile, quale maltrattamento di animali, la condotta di chi lascia il cane chiuso in auto sotto il sole.

Cassazione Penale, sez. III, 7 gennaio 2008, n. 175


La Suprema Corte ha confermato la condanna di un soggetto che, in una torrida giornata estiva, ha lasciato il suo cane chiuso in macchina sotto il sole cocente, per più di un’ora, mentre egli era impegnato a fare shopping in un centro commerciale. 
Il reato di maltrattamento di animali, sia nella formulazione dell’art. 727 C.P. anteriore alla Legge n. 189/2004, sia in quella ad essa successiva, si configura ogniqualvolta la detenzione di animali avvenga in condizioni incompatibili con la loro natura. 

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“La Grandezza di una Nazione ed il suo progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui tratta i suoi animali” 
(Mahatma Gandhi)

“La religione di un uomo non è gran cosa se non ne traggono beneficio anche il cane e il gatto”
(Abramo Lincoln) 

“Il compito più alto dell’Uomo è sottrarre gli animali dalla crudeltà”.  
(Emile Zolà)