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sabato 27 gennaio 2018

Multa tramite autovelox: illegittima se manca indicazione del decreto prefettizio


Con la sentenza n. 26441 del 2016, la Suprema Corte si è pronunciata sull'annullabilità di un verbale di contestazione privo degli estremi del decreto del Prefetto, accogliendo le doglianze del ricorrente e confermando i suoi precedenti in materia.

Innanzitutto, ha ribadito che "il provvedimento del prefetto di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l'uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata, come tale sindacabile dal giudice ordinario (Cass., sez. 2, sentenza n. 7872 del 2011)".

Ha, inoltre, confermato la sua costante giurisprudenza per cui "la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015)".

Nel caso oggetto del ricorso, il verbale di contestazione non conteneva l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata (sulla strada in questione) la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita, dunque la Suprema Corte accoglieva il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decideva la causa nel merito con il rigetto dell'appello.

Cassazione civile Sez. VI - 2 Sent. n. 26441 del 20/12/2016.

mercoledì 19 agosto 2015

NOVITA': MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Dal 18 agosto 2015 sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Strada apportate dalla legge n.115 del 29 luglio 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015. 

La legge, che recepisce le normative europee in materia, modifica gli artt. 115, 116, 118bis e 170 del Codice della Strada.  

Innanzitutto, le modifiche degli articoli 115, comma 1, e 170, commi 2 e 7, C.d.S. hanno reso possibile per il minore, di età compresa tra i 16 e i 18 anni e in possesso del previsto titolo abilitativo (patente di guida della categoria AM, A1 e B1), di trasportare un passeggero sul motociclo o sul ciclomotore. Sempre a condizione che (come accade per i conducenti maggiorenni), dal documento di circolazione del ciclomotore o del motociclo risulti espressamente l'omologazione per il trasporto di un'altra persona oltre al conducente. 

Con la modifica dell'art. 116, comma 4, primo periodo, per i titolari di patenti speciali (AM, A1, A2, A, B1, B, C1, c, D1, D) è stato eliminato il limite di massa massima autorizzata di 750 kg, che era imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio. Anche per essi il traino del rimorchio non leggero (oltre 750 kg) rimane l'obbligo del possesso della patente di categoria corrispondente. 

Con la sostituzione del comma 1 dell'art. 118-bis è stato eliminato il richiamo all'art. 43, secondo comma, del codice civile, nella definizione del concetto di residenza necessaria ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cm all'articolo 126 C.d. S.;

Infine, l'abrogazione del comma 4 dell'art. 115 del C.d.S. ha ricondotto alle sole fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 170, commi 6 e 7, le ipotesi di trasporto di un passeggero su un ciclomotore non omologato e/o da parte di conducente che non abbia ancora compiuto sedici anni.
Trattandosi di illeciti commessi da persone minori, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è assoggettato a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

martedì 8 ottobre 2013

Circolazione stradale – Tamponamento a catena

In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 
Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. 

Cassazione Civile Sez. III, Sent. N. 4021 del 19/2/2013