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venerdì 18 maggio 2018

Le crepe dell'intonaco possono costituire grave vizio dell'opera


Anche le semplici crepe dell'intonaco possono essere annoverate tra i gravi vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1669 del codice civile, se compromettono funzionalità e normale utilizzo del bene

Questo è quanto stabilisce la sentenza n. 10048/2018 della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo la linea interpretativa fatta propria dalle sezioni unite (Cass. sez. Unite, sent. n. 7756 del 2017): anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. 
"Come noto, in edilizia il rivestimento (verticale o murale e orizzontale, quest'ultimo se sottostante definito pavimento - v. per l'utilizzo delle nozioni ad es. art. 1125 cod. civ.) è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche; in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse - pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da ciò, peraltro, quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (Cass. n. 1164 del 1995 e n. 1393 del 1998), esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 cod. civ. (così Cass. sez. Unite n. 7756 del 2017)". 
Per tale motivo, deve ritenersi superato il precedente indirizzo per cui lesioni - anche sotto forma di microfessurazioni - ai rivestimenti (pur se d'intonaco) potevano considerarsi "irrilevanti in quanto incidenti solo dal punto di vista estetico (v. ad es. Cass. n. 13268 del 2004 e n. 26965 del 2011, ma in senso contrario v. già n. 12792 del 1992). Ciò, del resto, è coerente anche con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilità secondo l'evoluzione sociale."

Leggi la Sentenza Cassazione 24 aprile 2018, n. 10048

domenica 18 marzo 2018

DIRITTO D’AUTORE E BREVETTI

In tema di diritto d’autore esiste differenza tra le opere delle arti figurative, tutelate dall'articolo 2 n. 4 della legge 633/1941, e quelle del disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo, in quanto la caratteristica di queste ultime risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale, mentre le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa, che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari ed è destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.

Cassazione civile, sentenza n. 658 del 12 gennaio 2018

lunedì 15 maggio 2017

Nuove competenze dei Giudici di Pace


Il decreto legislativo attuativo della parte della legge delega 57/2016 (riforma della giustizia), appena approvato dal Governo in prima lettura, riordina tutta la materia della magistratura onoraria e prevede nuove competenze per il Giudice di Pace, estendendo i limiti di valore di quelle già esistenti e attribuendogli nuove materie in via esclusiva. 
Competenze in materia civile:
-la competenza per valore sulle cause aventi per oggetto beni mobili viene estesa da 5mila euro a 30mila euro. Quindi un risarcimento danni o un recupero crediti che arriva fino al nuovo tetto sarà di competenza esclusiva del Giudice di Pace e le parti non potranno più rivolgersi al Tribunale;
-la competenza per valore sulle cause aventi per oggetto incidenti stradali viene portata dagli attuali 20mila euro a 50mila euro;
-dai precedenti 5mila, che diventano 50mila per gli incidenti stradali al posto dei precedenti 20mila;
-le decisioni secondo equità potranno riguardare tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (attualmente il limite è di 1.100 euro);
-a prescindere dal valore della controversia, il Giudice di Pace avrà competenza esclusiva per tutte le cause in materia di condominio, previo esperimento del tentativo di mediazione.
Nuove competenze del Giudice di Pace nel campo penale:
-viene assegnata ai giudici di pace la giurisdizione sulle minacce aggravate, sulle contravvenzioni per il rifiuto di indicazione al pubblico ufficiale di informazioni sulla propria identità personale e quelle relative all'abbandono e uccisione di animali;

-viene attribuita competenza sulle contravvenzioni per la sicurezza alimentare. La carriera Il giudice di Pace viene inquadrato nell'ambito della magistratura onoraria, quella cioè a tempo limitato;

-l’incarico non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Pertanto, al giudice di Pace non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana.
Elenco delle competenze tratto da "La Legge per Tutti del 6 maggio 2017".

martedì 7 luglio 2015

Comodo affaccio sul fondo del vicino: criteri

Ai fini della sussistenza di una veduta, è necessario, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio", dovendo l'apertura consentire non solo di guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, e quindi di guardare anche obliquamente e lateralmente, in modo da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale. Nella valutazione del requisito della "prospectio", va seguito il criterio secondo cui la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino deve essere determinata con riferimento ad una persona di altezza normale e non già di statura media.

Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 30/06/2015, n. 13412

mercoledì 29 aprile 2015

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI: IL DIVORZIO BREVE

Lo scorso 22 aprile, la Camera dei deputati ha definitivamente approvato la proposta di legge parlamentare relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio, che modifica la legge n. 898 del 1970 introducendo il cosiddetto “divorzio breve”.
La legge - in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale - si aggiunge alle altre misure acceleratorie delle procedure di scioglimento del vincolo matrimoniale, come la negoziazione assistita con l’assistenza degli Avvocati e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco. (legge 162/2014, di conversione del decreto-legge 132/2014, diretta a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile).

Nel sito della Camera viene spiegato che le nuove norme:
nelle separazioni giudiziali:
-riducono da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
-fanno decorrere tale termine - come attualmente già previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;
nelle separazioni consensuali:
- riducono a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
- riferiscono il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali; e lo fanno decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

E’ anticipato il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, che non si realizza più con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ma:
- nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
- nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè omologato.

E' poi previsto che - in caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati debba essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.

Disciplina transitoria: la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

Fonte: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Newsletter CNF N. 250 - 28 APRILE 2015)

lunedì 2 febbraio 2015

Il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo in presenza di clausola arbitrale.

Per la Corte di Cassazione, secondo la recentissima sentenza n. 1428/2015, quando nel contratto di assicurazione è prevista una clausola arbitrale, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo non decorre fino alla pronuncia degli arbitri.

Infatti "nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, cod. civ. fino alla conclusione della perizia: a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno (Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 09/04/2009, Rv. 608256; nello stesso senso. Sez. 3, Sentenza n. 3961 del 13/03/2012, Rv. 621404)."

Cassazione III civile del 27 gennaio 2015, n. 1428 

Per la sentenza completa...