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domenica 9 novembre 2014

IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA SUL WEB

Sostituzione di persona - Creazione e utilizzo di un "account" mediante abusivo utilizzo dell’effige di una terza persona - Reato - Sussistenza

Cassazione Penale, Sez. V, 16 giugno 2014, n. 25774
Presidente Dubolino, Relatore Lignola, P.G. Stabile

Massima

Integra il delitto di sostituzione di persona, previsto e punito dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 494 c.p., la condotta criminosa consistita nella creazione, su un social network, di un profilo che riproduca l’effige della persona offesa e nel conseguente utilizzo, con tale falsa identità, dei servizi del sito, consistenti essenzialmente nella possibilità di comunicazione in rete con gli altri iscritti, indotti in errore dalla identità dell’interlocutore, e di condivisione di contenuti. In punto di elemento soggettivo, il dolo specifico del delitto, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, oppure di recare ad altrui un danno, deve ritenersi integrato nell’ipotesi di utilizzo del profilo al fine di intrattenere rapporti con altre persone (essenzialmente di sesso opposto), ovvero per il soddisfacimento di una propria vanità (costituente vantaggio non patrimoniale), o ancora al fine di ledere la immagine e la dignità della persona offesa, apparentemente titolare del profilo creato dal reo. (Nel caso concreto tale fine è dimostrato dall’aggressione verbale di uno sconosciuto, che accusò l’apparente titolare del profilo di aver insultato la propria fidanzata, minacciandolo di denuncia, nonché dalla rimostranze di una conoscente, che lo accusava di non essere una persona seria).

Un estratto della sentenza 
"(...) L 'art. 494 cod. pen. punisce chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Oggetto della tutela penale è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua indentità o ai suoi attributi sociali; siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.
In questa prospettiva, è evidente la configurazione, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie delittuosa.(...)"

venerdì 29 giugno 2012

Tutela dell'immagine

La tutela dell’immagine nell'attuale era tecnologica costituisce un tema estremamente attuale e sentito.

L’immagine di una persona può essere carpita, in ambito pubblico o privato, con una macchina fotografica, con una videocamera, con un cellulare video o foto-munito, ecc. ecc. e utilizzata, come in questo caso, all’insaputa della persona ritratta. L’uso che si può fare di questa foto è il più disparato, non ultimo, anzi frequente è la sua pubblicazione on line.

Il diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della personalità, diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.

L’art. 10 del Codice civile e l’art. 96 della legge sul diritto d’autore costituiscono i capisaldi di questa tutela. Il loro uso integrato permette di contemperare due diverse esigenze: la protezione del singolo alla riservatezza, da un lato e, dall’altro, la protezione del diritto di informazione del pubblico.
In sostanza, la liceità dell’uso dell’immagine altrui è subordinata alla prestazione del consenso della persona ritratta: chi vorrà esporre o pubblicare l’immagine altrui dovrà prima ottenere il consenso del soggetto raffigurato. Fanno eccezione i casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata da finalità di tipo pubblicistico: scopi di giustizia, scientifici, didattici o culturali, notorietà del personaggio ritratto ( attori, uomini politici…) o diffusione dell’immagine di persona non nota legata ad eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (durante una manifestazione, una cerimonia…), e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona. 


Il soggetto interessato (nonchè i suoi prossimi congiunti) ha il diritto di chiedere, al giudice ordinario, la cessazione dell’abuso dell’immagine, cioè la sua esposizione o pubblicazione effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona e/o dei suoi congiunti, oltre al diritto al risarcimento del danno.

Per la sua potenzialità intrinseca d’identificazione dell’individuo, l’immagine rientra anche fra i dati personali protetti dalla normativa sulla privacy (codice della privacy).
Sono infatti previsti specifici obblighi di trasparenza, liceità e correttezza del trattamento in capo a quanti raccolgono e utilizzano le immagini per fini professionali: informativa e consenso (eccettuati i casi di deroga previsti dal codice in favore di determinate categorie professionali quali giornalisti e investigatori privati); adozione delle misure di sicurezza minime e adeguate, beninteso in modo da non incorrere in divieti di comunicazione o diffusione sanciti dalle norme sulla privacy.

Si può, dunque, ottenere dal Garante un provvedimento inibitorio dell’uso dell’immagine o, in alternativa, ci si può rivolgere al giudice ordinario chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sulla base delle norme della privacy.

A cura dell'avv. Claudia Benvenuti