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lunedì 11 ottobre 2021

L' errore diagnostico nell'esercizio dell'attività medica per la Suprema Corte



L’esercizio dell’attività medica impone a chi la pratica la massima prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento degli atti medici che essa comporta e pertanto in primo luogo nella effettuazione della diagnosi e nella individuazione della terapia, anche chirurgica, che si rende necessaria: quando più alternative sono possibili, il medico deve improntare le proprie scelte alla massima prudenza, per evitare di mettere a rischio la salute e la vita del paziente. Cosicché, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. Il medico, infatti, deve valutare se occorra compiere gli approfondimenti diagnostici necessari, per stabilire quale sia l’effettiva patologia che affligge il paziente e adattare le terapie a queste plurime possibilità: fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto e non vi sia incompatibilità tra accertamenti diagnostici e trattamenti medico-chirurgici, il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell’arte medica da lui esigibili, di escludere la patologia alternativa, proseguendo gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti necessari. Di guisa che l’esclusione di ulteriori accertamenti può essere giustificata esclusivamente per la raggiunta certezza che una di queste patologie possa essere esclusa ovvero, nel caso in cui i trattamenti terapeutici siano incompatibili, che possa essere sospeso quello riferito alla patologia che, in base all’apprezzamento di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili, se condotto secondo le regole dell’arte medica, possa essere ritenuto meno probabile, sempre che la patologia meno probabile non abbia caratteristiche di maggiore gravità e possa, quindi, essere ragionevolmente adottata la scelta di correre il rischio di non curarne una che, se esistente, potrebbe però provocare danni minori rispetto alla mancata cura di quella più grave.


Cassazione Penale sentenza n. 12968 del 6 aprile 2021. 

venerdì 5 febbraio 2021

Responsabilità dell'ente per caduta su strada sconnessa

Foto di Sevda Mujgan su Pixabay

Con atto di citazione del 1/12/2011 la signora C.S.P. convenne, davanti al Tribunale di Napoli, il Comune della stessa città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c. per l'infortunio, consistente nella frattura di una vertebra lombare, riportato in conseguenza di una caduta avvenuta, quando, mentre attraversava la strada, finiva con il piede in una pozzanghera d'acqua che celava una buca e la presenza di cubetti di porfido malfermi, perdendo l'equilibrio e cadendo sulla schiena. 

Assunte prove testimoniali e CTU medico-legale, il Tribunale di Napoli ritenuta raggiunta la prova in ordine alla situazione di insidia o trabocchetto, accolse con sentenza la domanda ex art. 2043 c.c. condannando il Comune al pagamento del risarcimento del danno. 

La Corte d'Appello di Napoli, adita dal Comune, riteneva invece che la fattispecie rientrasse nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e che, conseguentemente, l'ente proprietario fosse gravato dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada salva la possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. 
Riteneva, altresì, che la pronuncia di primo grado meritasse censura per non aver richiamato i principi e gli insegnamenti giurisprudenziali in punto di autoresponsabilità dell'utente di strade demaniali che, ove considerati, avrebbero dovuto condurre il giudice a ritenere esigibile, da parte della danneggiata, una condotta più prudente evitando di poggiare il piede proprio nella buca ricolma d'acqua. 
Il giudice ha, pertanto, ritenuto di dover considerare l'efficienza del comportamento imprudente della vittima nella produzione del danno che si atteggia a concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. fino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso integrando gli estremi del fortuito. 

Sulla base di queste premesse ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda attorea.

La danneggiata ha proposto ricorso in Cassazione sulla base di diversi motivi, tra di essi: 
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. con riguardo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la sentenza d'appello ha ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta della danneggiata ed il danno, senza dare la prova del fortuito che avrebbe dovuto consistere in una condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile e colposa della vittima. 
- violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1. La sentenza ha mal applicato la disposizione indicata in epigrafe perché non avrebbe posto in relazione la presunta violazione del dovere di cautela incombente sulla danneggiata con la violazione degli obblighi di custodia che gravano sull'ente.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ribadendo i seguenti principi:

- L'art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. L'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato. Il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata nel caso in esame avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti. La sentenza non ha rispettato le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ove sia colposa e imprevedibile (Cass., 3, n. 25837 del 31/10/2017; Cass., 6-3, n. 27724 del 30/10/2018; Cass., 6-3 n. 9997 del 28/5/2020). 

-  E' principio affermato da questa Corte che, se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016). 

L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del 1/2/2018). 

La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1 richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019). 

Corte di Cassazione,  Sezione Terza Civile, ordinanza n. 456/2021

sabato 18 novembre 2017

Lesioni colpose conseguenti a difetto di custodia di animali

In tema di lesioni colpose conseguenti a difetto di custodia di animali, il proprietario detentore di un cane è titolare di una posizione di garanzia che gli impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell’abitazione, mentre il proprietario che affidi la custodia dell’animale ad altra persona è parimenti responsabile nel caso in cui lo stesso sia in concreto ancora in grado di esercitare il potere di controllo ovvero, nel caso di affidamento “temporaneo”, abbia delegato la custodia a persone non in grado, secondo un giudizio ex ante e in concreto, di adempiere adeguatamente al relativo onere. Diversa è invece l’ipotesi in cui l’affidamento a terzi dell’animale non sia transitorio e temporaneo, giacché, se si tratti di delega stabile e di assenza costante del proprietario, l’indagine da compiere, per fondare la responsabilità del proprietario, è se, invece, questi abbia comunque mantenuto effettivi poteri di vigilanza sull'animale affidato in custodia a terzi.

Cassazione penale 15 settembre 2017 n. 42307

La posizione di garanzia è contenuta nell'art. 40, 2°co., C.P., secondo cui «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo», mentre l’obbligo giuridico deriva dall'articolo 672, 1° co., C.P.. Tale norma prevede il reato da omessa custodia e malgoverno di animali, punito con la sanzione amministrativa da venticinque a duecentocinquantotto euro.

giovedì 24 novembre 2016

Responsabilità professionale del medico di pronto soccorso

In tema di responsabilità professionale medica, l’ambito dell’obbligo di garanzia gravante sul medico di pronto soccorso può in generale ritenersi definito dalle specialistiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina che si definisce medicina d’emergenza o d’urgenza. In tale ambito rientrano l’esecuzione di taluni accertamenti clinici, la decisione circa le cure da prestare e l’individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie. Correlata a tali doveri può ritenersi la decisione inerente al ricovero del paziente e alla scelta del reparto a ciò idoneo, mentre l’attribuzione della priorità d’intervento, detta triage ospedaliero, è procedura infermieristica. In tema di responsabilità professionale, il medico che, sia pure a titolo di consulto, accerti l’esistenza di una patologia a elevato e immediato rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia ha l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti idonei a evitare eventi dannosi ovvero, in caso d’impossibilità di intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto specialistico, portando a conoscenza dei medici specialistici la gravità e urgenza del caso ovvero, nel caso di indisponibilità di posti letto nel reparto specialistico, richiedendo che l’assistenza specializzata venga prestata nel reparto dove il paziente si trova ricoverato specie laddove questo reparto non sia idoneo ad affrontare la patologia riscontrata con la necessaria perizia professionale.
Cass. pen., 26 settembre 2016 n. 39838



giovedì 6 novembre 2014

Maltrattamento di animali dati in custodia: sempre responsabile il proprietario

Il proprietario di un cane è responsabile per le pessime condizioni in cui è tenuto il suo cane anche se lasciato in custodia ad altri. E' suo preciso compito, infatti, dare precise direttive al custode e assicurarsi che le direttive impartite siano rispettate.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 6 OTTOBRE 2014, N. 41362.

Si riporta un estratto della sentenza in oggetto: 
"(...) Il reato di cui all’articolo 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, e applicabile alla presente fattispecie, non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 16/06/2005 Ud. dep. 02/09/2005 Rv. 232196; cfr. altresi’ Sez. 3, Sentenza n. 21744 del 26/04/2005 Ud. dep. 09/06/2005 Rv. 231652).
Nella fattispecie che ci occupa il Tribunale veneto, dopo avere accertato che l’imputato era il proprietario del cane, ha ritenuto che l’imputato, prima di assentarsi, non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni (tenerlo con sè, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente). Ha anzi rilevato che alle 15 del 16 agosto, in un momento di piena calura, i recipienti erano insufficienti o non compitamente riempiti, come documentato dalle foto, che ritraevano altresì l’animale con la lingua totalmente estroflessa, gli occhi semichiusi, la pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie. Ha ritenuto irrilevante la circostanza della pomata lasciata per la cura delle orecchie, cosi’ come la distribuzione di crocchette e acqua solo una volta al giorno, perchè dopo appena tre ore dal dichiarato riempimento della pentola l’acqua risultava assente. Ha poi ritenuto fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad un a catena troppo corta per quattro giorni salvo che per i pochi minuti destinati alla somministrazione delle crocchette e la situazione – secondo il suo apprezzamento – non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore: sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha concluso per l’esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell’animale.
Come si vede, si e’ in presenza di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile in questa sede (...)" 

venerdì 9 maggio 2014

Dei danni provocati dal cane non risponde il proprietario, ma colui che lo ha con sé in custodia.

La Suprema Corte, con una recente sentenza (Cass. sent. n. 18814 del 16.05.2012.) ha stabilito che il “detentore” e non il padrone dell’animale ha l’obbligo di assumere ogni possibile cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni. Quindi, il padrone che chieda ad un amico di prendere con sé il suo quadrupede, sia pure per il tempo necessario a fare la spesa, non risponde delle eventuali aggressioni o lesioni provocate dall’animale stesso. Invece, ne risponde il custode, anche se per il suo compito non ha ricevuto alcun compenso economico.

La responsabilità vien meno solo se il detentore dimostri che il danno è avvenuto per “caso fortuito”. Ovvero di aver usato la necessaria diligenza per evitare l’evento lesivo.

martedì 8 ottobre 2013

Circolazione stradale – Tamponamento a catena

In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 
Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. 

Cassazione Civile Sez. III, Sent. N. 4021 del 19/2/2013