Tale obbligo giuridico entrerà in vigore dal 27/12/2012 e la sua inosservanza sarà sanzionata dal Codice della Strada.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217, dando così attuazione alle modifiche al Codice della strada in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, rafforzando così la novella legislativa dell'estate 2010 (obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale, equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila).
Il Legislatore del 2010, intervenendo su diverse disposizioni del Codice, ha inserito nell’art. 189 il comma 9-bis che fa obbligo agli utenti della strada, in caso di incidente da essi provocato e da cui sia derivato danno ad uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi per prestare tempestivo soccorso agli animali investiti, punendone l’inosservanza con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559.
L'obbligo di tempestivo soccorso è posto anche a carico degli utenti che non abbiano determinato l’incidente con il loro comportamento, ma che siano comunque coinvolti nello stesso, sanzionando in questo caso la violazione dello stesso con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78 ad euro 311.
Era stato modificato anche l’art. 177, comma 1, del Codice della strada, consentendo l’utilizzo dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione visiva (luce lampeggiante blu) ai conducenti di autoambulanze veterinarie e dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina di dettaglio (come è avvenuto col decreto del 12 dicembre).
Il Decreto Ministerale disciplina, inoltre, le
condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di
salute, può essere considerato in
stato di necessità anche se effettuato da privati, oltre alla
documentazione da esibire in caso di successivo controllo da parte delle
autorità di polizia stradale.
Fissa, infine, le caratteristiche delle
autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno
individuate dal Ministero della Salute, la certificazione anche
successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte
di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo
riconoscimento cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e
convulsioni.
Il Decreto Ministeriale è consultabile nella pagina della Gazzetta Ufficiale QUI.
A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge di Riforma del Condominio, che ha modificato e riordinato il Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile.
(Fonte Altalex)
(Legge 11 dicembre 2012, n. 220)
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.