mercoledì 20 marzo 2013
RC Auto e i quindici giorni di tolleranza
Con la circolare del 14 febbraio 2013, viene infatti chiarito che le polizze assicurative senza più il tacito rinnovo (come stabilito dal decreto legge 179 del 18 ottobre 2012), rimangono operative anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. Dunque, in questo lasso di tempo, quanti verranno trovati con il tagliando di assicurazione scaduto non potranno essere multati.
Ma il riconoscimento della copertura nei 15 giorni successivi alla scadenza annuale va inteso come una cautela per l’automobilista e non una proroga dei termini della scadenza stessa e, sempre in base a quanto indicato dal Ministero,“mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
lunedì 17 dicembre 2012
OBBLIGO DI SOCCORSO STRADALE DEGLI ANIMALI
Tale obbligo giuridico entrerà in vigore dal 27/12/2012 e la sua inosservanza sarà sanzionata dal Codice della Strada.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217, dando così attuazione alle modifiche al Codice della strada in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, rafforzando così la novella legislativa dell'estate 2010 (obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale, equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila).
Il Legislatore del 2010, intervenendo su diverse disposizioni del Codice, ha inserito nell’art. 189 il comma 9-bis che fa obbligo agli utenti della strada, in caso di incidente da essi provocato e da cui sia derivato danno ad uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi per prestare tempestivo soccorso agli animali investiti, punendone l’inosservanza con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559.
L'obbligo di tempestivo soccorso è posto anche a carico degli utenti che non abbiano determinato l’incidente con il loro comportamento, ma che siano comunque coinvolti nello stesso, sanzionando in questo caso la violazione dello stesso con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78 ad euro 311.
Era stato modificato anche l’art. 177, comma 1, del Codice della strada, consentendo l’utilizzo dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione visiva (luce lampeggiante blu) ai conducenti di autoambulanze veterinarie e dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina di dettaglio (come è avvenuto col decreto del 12 dicembre).
Il Decreto Ministerale disciplina, inoltre, le
condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di
salute, può essere considerato in
stato di necessità anche se effettuato da privati, oltre alla
documentazione da esibire in caso di successivo controllo da parte delle
autorità di polizia stradale.
Fissa, infine, le caratteristiche delle
autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno
individuate dal Ministero della Salute, la certificazione anche
successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte
di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo
riconoscimento cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e
convulsioni.
Il Decreto Ministeriale è consultabile nella pagina della Gazzetta Ufficiale QUI.
venerdì 29 giugno 2012
Tutela dell'immagine
La tutela dell’immagine nell'attuale era tecnologica costituisce un tema estremamente attuale e sentito.
L’immagine di una persona può essere carpita, in ambito pubblico o privato, con una macchina fotografica, con una videocamera, con un cellulare video o foto-munito, ecc. ecc. e utilizzata, come in questo caso, all’insaputa della persona ritratta. L’uso che si può fare di questa foto è il più disparato, non ultimo, anzi frequente è la sua pubblicazione on line.
Il diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della personalità, diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.
L’art. 10 del Codice civile e l’art. 96 della legge sul diritto d’autore costituiscono i capisaldi di questa tutela. Il loro uso integrato permette di contemperare due diverse esigenze: la protezione del singolo alla riservatezza, da un lato e, dall’altro, la protezione del diritto di informazione del pubblico.
In sostanza, la liceità dell’uso dell’immagine altrui è subordinata alla prestazione del consenso della persona ritratta: chi vorrà esporre o pubblicare l’immagine altrui dovrà prima ottenere il consenso del soggetto raffigurato. Fanno eccezione i casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata da finalità di tipo pubblicistico: scopi di giustizia, scientifici, didattici o culturali, notorietà del personaggio ritratto ( attori, uomini politici…) o diffusione dell’immagine di persona non nota legata ad eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (durante una manifestazione, una cerimonia…), e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona.
Il soggetto interessato (nonchè i suoi prossimi congiunti) ha il diritto di chiedere, al giudice ordinario, la cessazione dell’abuso dell’immagine, cioè la sua esposizione o pubblicazione effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona e/o dei suoi congiunti, oltre al diritto al risarcimento del danno.
Per la sua potenzialità intrinseca d’identificazione dell’individuo, l’immagine rientra anche fra i dati personali protetti dalla normativa sulla privacy (codice della privacy).
Sono infatti previsti specifici obblighi di trasparenza, liceità e correttezza del trattamento in capo a quanti raccolgono e utilizzano le immagini per fini professionali: informativa e consenso (eccettuati i casi di deroga previsti dal codice in favore di determinate categorie professionali quali giornalisti e investigatori privati); adozione delle misure di sicurezza minime e adeguate, beninteso in modo da non incorrere in divieti di comunicazione o diffusione sanciti dalle norme sulla privacy.
Si può, dunque, ottenere dal Garante un provvedimento inibitorio dell’uso dell’immagine o, in alternativa, ci si può rivolgere al giudice ordinario chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sulla base delle norme della privacy.
L’immagine di una persona può essere carpita, in ambito pubblico o privato, con una macchina fotografica, con una videocamera, con un cellulare video o foto-munito, ecc. ecc. e utilizzata, come in questo caso, all’insaputa della persona ritratta. L’uso che si può fare di questa foto è il più disparato, non ultimo, anzi frequente è la sua pubblicazione on line.
Il diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della personalità, diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana.
L’art. 10 del Codice civile e l’art. 96 della legge sul diritto d’autore costituiscono i capisaldi di questa tutela. Il loro uso integrato permette di contemperare due diverse esigenze: la protezione del singolo alla riservatezza, da un lato e, dall’altro, la protezione del diritto di informazione del pubblico.
In sostanza, la liceità dell’uso dell’immagine altrui è subordinata alla prestazione del consenso della persona ritratta: chi vorrà esporre o pubblicare l’immagine altrui dovrà prima ottenere il consenso del soggetto raffigurato. Fanno eccezione i casi in cui la riproduzione dell’immagine è giustificata da finalità di tipo pubblicistico: scopi di giustizia, scientifici, didattici o culturali, notorietà del personaggio ritratto ( attori, uomini politici…) o diffusione dell’immagine di persona non nota legata ad eventi di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (durante una manifestazione, una cerimonia…), e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona.
Il soggetto interessato (nonchè i suoi prossimi congiunti) ha il diritto di chiedere, al giudice ordinario, la cessazione dell’abuso dell’immagine, cioè la sua esposizione o pubblicazione effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o, comunque, in modo da ledere il decoro o la reputazione della persona e/o dei suoi congiunti, oltre al diritto al risarcimento del danno.
Per la sua potenzialità intrinseca d’identificazione dell’individuo, l’immagine rientra anche fra i dati personali protetti dalla normativa sulla privacy (codice della privacy).
Sono infatti previsti specifici obblighi di trasparenza, liceità e correttezza del trattamento in capo a quanti raccolgono e utilizzano le immagini per fini professionali: informativa e consenso (eccettuati i casi di deroga previsti dal codice in favore di determinate categorie professionali quali giornalisti e investigatori privati); adozione delle misure di sicurezza minime e adeguate, beninteso in modo da non incorrere in divieti di comunicazione o diffusione sanciti dalle norme sulla privacy.
Si può, dunque, ottenere dal Garante un provvedimento inibitorio dell’uso dell’immagine o, in alternativa, ci si può rivolgere al giudice ordinario chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sulla base delle norme della privacy.
A cura dell'avv. Claudia Benvenuti
venerdì 27 aprile 2012
Norme a tutela degli animali
LEGGI che tutelano gli animali:
- Ministero della Salute 18 dicembre 2008 - ordinanza contro esche avvelenate
- Ministero della salute 3 dicembre 2008 - ordinanza traffico illegale cuccioli paesi dell'Est
Naturalmente, anche le regioni ed i comuni hanno propri regolamenti in materia.
- art. 544 bis (Uccisione di animali);
- art. 544 tre (Maltrattamento di animali);
- art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati);
- art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali);
- art. 727 c.p. seconda parte (Detenzione incompatibile);
L'articolo 2 della Legge vieta e sanziona l'utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti.
martedì 24 aprile 2012
Dalla parte degli animali
Elemento soggettivo nel reato di maltrattamento di animali.
Cassazione penale, sez. III, 28 febbraio 2012, n. 7671
La fattispecie delittuosa di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale – che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo – è tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta “senza necessità”.
È punibile, quale maltrattamento di animali, la condotta di chi lascia il cane chiuso in auto sotto il sole.
Cassazione Penale, sez. III, 7 gennaio 2008, n. 175
La Suprema Corte ha confermato la condanna di un soggetto che, in una torrida giornata estiva, ha lasciato il suo cane chiuso in macchina sotto il sole cocente, per più di un’ora, mentre egli era impegnato a fare shopping in un centro commerciale.
Il reato di maltrattamento di animali, sia nella formulazione dell’art. 727 C.P. anteriore alla Legge n. 189/2004, sia in quella ad essa successiva, si configura ogniqualvolta la detenzione di animali avvenga in condizioni incompatibili con la loro natura.
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“La Grandezza di una Nazione ed il suo progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui tratta i suoi animali”
(Mahatma Gandhi)
“La religione di un uomo non è gran cosa se non ne traggono beneficio anche il cane e il gatto”
(Abramo Lincoln)
“Il compito più alto dell’Uomo è sottrarre gli animali dalla crudeltà”.
(Emile Zolà)
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