lunedì 30 novembre 2020

I dati informatici (files) sono cose mobili ai sensi della legge penale


La Suprema Corte (II sez. penale) con la sentenza n. 11959 del 10 aprile 2020, 
 afferma il seguente principio di diritto: i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer "formattato".

La Suprema Corte analizza criticamente gli orientamenti giurisprudenziali precedenti contrari ed espone le motivazioni per cui i files debbano rientrare nella nozione di cosa mobile e di “materiale apprensione”. Viene ribadito il principio secondo cui  le motivazioni logico-giuridiche devono adeguarsi al significato che un concetto giuridico ha nel un periodo storico in cui viene utilizzato (Corte Cost., sent. n. 414/1995).

Si riportano alcuni stralci della sentenza in oggetto. 

"Il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l'esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati. L'assunto da cui muove l'orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della "cosa mobile" (nella nozione penalistica di quel termine) non è, dunque, condivisibile; al contrario, una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse."

"Resta, insuperabile, la caratteristica assente nel file, ossia la capacità di materiale apprensione del dato informatico e, quindi, del file; ma occorre riflettere sulla necessità del riscontro di un tale requisito - non desumibile dai testi di legge che regolano la materia - perché l'oggetto considerato possa esser qualificato come "cosa mobile" suscettibile di divenire l'oggetto materiale delle condotte di reato e, in particolare, di quella di appropriazione."

"Si è giunti da parte delle più accorte opinioni dottrinali - in modo coerente con la struttura dei fatti tipici considerati dall'ordinamento (caratterizzati dall'elemento della sottrazione e dal successivo impossessamento) e dei beni giuridici che l'ordinamento intende tutelare sanzionando le condotte contemplate nel titolo XIII del codice penale - a rilevare che "l'elemento della materialità e della tangibilità ad essa collegata, della quale l'entità digitale è sprovvista, perde notevolmente peso: il dato può essere oggetto di diritti penalmente tutelati e possiede tutti i requisiti della mobilità della cosa".
"A questo riguardo va considerata la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un
sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, oppure per essere "custodito" in ambienti "virtuali" (corrispondenti a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici); caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione."

"In conclusione, pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in se considerato (se non quando esso sia fissato su un supporto digitale che lo contenga), di certo il file rappresenta una cosa mobile, definibile quanto alla sua struttura,
alla possibilità di misurarne l'estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l'intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall'uomo."

"Dal punto di vista dell'effettiva realizzazione, attraverso le condotte appropriative di dati informatici, dell'effetto di definitiva sottrazione del bene patrimoniale al titolare del diritto di godimento ed utilizzo del bene stesso, le ipotesi di appropriazione indebita possono differenziarsi dalla generalità delle ipotesi di "furto di informazioni", in cui si è frequentemente rilevato che il pericolo della perdita definitiva da parte del titolare dei dati informatici è escluso in quanto attraverso la sottrazione l'agente si procura sostanzialmente un mezzo per acquisire la conoscenza delle informazioni contenute nel dato informatico, che resta comunque nella disponibilità materiale e giuridica del titolare (valutazione che aveva indotto il legislatore, nel corso del procedimento di discussione ed approvazione della L. 23 dicembre 1993, n. 547 - recante modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica -, ad escludere che alle condotte di sottrazione di dati, programmi e informazioni fosse applicabile l'articolo 624 c.p. " pur nell'ampio concetto di "cosa mobile" da esso previsto", in quanto "la sottrazione di dati, quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di furto), altro non è che una "presa di conoscenza" di notizie, ossia un fatto intellettivo rientrante, se del caso, nelle previsioni concernenti la violazione dei segreti": così la relazione al relativo disegno di L. n. 2773). Infatti, ove l'appropriazione venga realizzata mediante condotte che mirano non solo all'interversione del possesso legittimamente acquisito dei dati informatici, in virtu' di accordi negoziali e convenzioni che legittimano la disponibilità temporanea di quei dati, con obbligo della successiva restituzione, ma altresì a sottrarre definitivamente i dati informatici mediante la loro cancellazione, previamente duplicati e acquisiti autonomamente nella disponibilità del soggetto agente, si realizza il fatto tipico della materiale sottrazione del bene, che entra a far parte in via esclusiva del patrimonio del responsabile della condotta illecita.
Ritiene, pertanto, la Corte che nell'interpretazione della nozione di cosa mobile, contenuta nell'articolo 646 c.p., in relazione alle caratteristiche del dato informatico (file) come sopra individuate, ricorre quello che la Corte costituzionale ebbe a definire il "fenomeno della descrizione della fattispecie penale mediante ricorso ad elementi (scientifici, etici, di fatto o di linguaggio comune), nonché a nozioni proprie di discipline giuridiche non penali", situazione in cui " il rinvio, anche implicito, ad altre fonti o ad esterni contrassegni naturalistici non viol(a) il principio di legalità della norma penale - ancorché si sia verificato mutamento di quelle fonti e di quei contrassegni rispetto al momento in cui la legge penale fu emanata - una volta che la reale situazione non si sia alterata sostanzialmente, essendo invece rimasto fermo lo stesso contenuto significativo dell'espressione usata per indicare gli estremi costitutivi delle fattispecie ed il disvalore della figura criminosa. In tal caso l'evolversi delle fonti di rinvio viene utilizzato mediante interpretazione logico-sistematica, assiologica e per il principio dell'unità dell'ordinamento, non in via analogica" (Corte Cost. n. 414 del 1995)."

mercoledì 4 dicembre 2019

E' reato procedibile d'ufficio la violazione degli obblighi di assistenza familiare

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37090/2019 del  4 settembre, ribadisce che l'omessa corresponsione del mantenimento per i figli minori, costituisce reato perseguibile d'ufficio ed esclude la possibilità di proscioglimento a seguito di remissione di querela.

Il caso ha la seguente origine: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale X, giudicando in abbreviato a seguito dell'opposizione al decreto penale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Y, in relazione al reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 (in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies e all'art. 570 c.p.) per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai tre figli minori, come disposto in sede di separazione, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Ricorreva il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, il quale chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge (L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, artt. 570, 570-bis c.p.) perché il reato per il quale si procedeva era perseguibile d'ufficio laddove, come nel caso di specie, commesso in danno dei figli minori degli anni 18.

La suprema Corte accoglieva il ricorso, ritenendolo fondato, per i seguenti motivi:

1. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che "in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies, richiamata dalla previsione di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio" (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, P.G. in proc. B., Rv. 270223).

2. Non sussistono neppure dubbi che, quanto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, vi è continuità normativa tra la fattispecie prevista dall'art. 570-bis c.p. e quella prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3 (Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, G., Rv. 2747329, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di X perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei richiamati principi di diritto.

lunedì 24 giugno 2019

No al divieto assoluto di accesso dei cani nelle spiagge libere


Il Tar del Lazio, I^ sezione, con la sentenza n. 176/2019 ha stabilito che i Comuni non possono vietare in senso assoluto l'accesso dei cani nelle spiagge libere. 
Occorrono rimedi alternativi che non comprimano la libertà dei proprietari, prevedendo o limitazioni orarie oppure stabilendo l'accesso in aree determinate e il divieto in altre.

La decisione è stata presa accogliendo il  ricorso di una Onlus contro l'ordinanza del Comune di Latina, nella parte in cui aveva vietato ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge del litorale durante la stagione balneare. 
Tale ordinanza è stata ritenuta illegittima per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità, avendo vietato in maniera assoluta l'ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione.  L'amministrazione avrebbe dovuto, invece, valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso.


Come già affermato dalla giurisprudenza "la scelta di vietare l'ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia. In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso" (Tar Calabria, Sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014).

martedì 16 aprile 2019

I reati di commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione


La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 10212 dell’8 marzo 2019, ha ribadito il suo orientamento giurisprudenziale per quanto riguarda il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ed il valore indiziante della omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene per il reato di ricettazione.
In base a tale sentenza, dunque, “integra il reato di commercio di prodotti con segni falsi la riproduzione di un personaggio di fantasia, tutelato da marchio registrato, ancorché non fedele, ma espressiva di una forte somiglianza, quando sia possibile rilevare un’oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore” .

Ha stabilito, inoltre che, perché possa ritenersi sussistente il  delitto previsto e punito dall'art. 474 C. P.,  quando "si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce”.

Infine, riguardo al reato di ricettazione ex art. 648 C. P., la Suprema Corte ribadendo il suo consolidato orientamento, ha confermato che per la sua configurabilità “la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta,  la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede”. 

venerdì 18 maggio 2018

Le crepe dell'intonaco possono costituire grave vizio dell'opera


Anche le semplici crepe dell'intonaco possono essere annoverate tra i gravi vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1669 del codice civile, se compromettono funzionalità e normale utilizzo del bene

Questo è quanto stabilisce la sentenza n. 10048/2018 della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo la linea interpretativa fatta propria dalle sezioni unite (Cass. sez. Unite, sent. n. 7756 del 2017): anche vizi che riguardino elementi secondari ed accessori, come i rivestimenti, devono ritenersi tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. 
"Come noto, in edilizia il rivestimento (verticale o murale e orizzontale, quest'ultimo se sottostante definito pavimento - v. per l'utilizzo delle nozioni ad es. art. 1125 cod. civ.) è applicato agli elementi strutturali di un edificio con finalità di accrescimento della resistenza alle aggressioni degli agenti chimico-fisici, anche da obsolescenza, e atmosferici, svolgendo anche funzioni estetiche; in tale quadro le fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento), se non del tutto trascurabili, a prescindere dalla possibilità di dar luogo o no a infiltrazioni, realizzano comunque nel tempo una maggiore esposizione alla penetrazione di agenti aggressivi sugli elementi strutturali, per cui esse - pur se ascrivibili a ritrazione dei materiali - sono prevenute mediante idonee preparazioni dei rivestimenti in senso compensativo e idonea posa. A prescindere da ciò, peraltro, quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e quindi impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria (Cass. n. 1164 del 1995 e n. 1393 del 1998), esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 cod. civ. (così Cass. sez. Unite n. 7756 del 2017)". 
Per tale motivo, deve ritenersi superato il precedente indirizzo per cui lesioni - anche sotto forma di microfessurazioni - ai rivestimenti (pur se d'intonaco) potevano considerarsi "irrilevanti in quanto incidenti solo dal punto di vista estetico (v. ad es. Cass. n. 13268 del 2004 e n. 26965 del 2011, ma in senso contrario v. già n. 12792 del 1992). Ciò, del resto, è coerente anche con il sempre maggior rilievo che il decoro degli edifici svolge ai fini del loro godimento e commerciabilità secondo l'evoluzione sociale."

Leggi la Sentenza Cassazione 24 aprile 2018, n. 10048