giovedì 6 novembre 2014

Maltrattamento di animali dati in custodia: sempre responsabile il proprietario

Il proprietario di un cane è responsabile per le pessime condizioni in cui è tenuto il suo cane anche se lasciato in custodia ad altri. E' suo preciso compito, infatti, dare precise direttive al custode e assicurarsi che le direttive impartite siano rispettate.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 6 OTTOBRE 2014, N. 41362.

Si riporta un estratto della sentenza in oggetto: 
"(...) Il reato di cui all’articolo 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, e applicabile alla presente fattispecie, non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 16/06/2005 Ud. dep. 02/09/2005 Rv. 232196; cfr. altresi’ Sez. 3, Sentenza n. 21744 del 26/04/2005 Ud. dep. 09/06/2005 Rv. 231652).
Nella fattispecie che ci occupa il Tribunale veneto, dopo avere accertato che l’imputato era il proprietario del cane, ha ritenuto che l’imputato, prima di assentarsi, non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni (tenerlo con sè, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente). Ha anzi rilevato che alle 15 del 16 agosto, in un momento di piena calura, i recipienti erano insufficienti o non compitamente riempiti, come documentato dalle foto, che ritraevano altresì l’animale con la lingua totalmente estroflessa, gli occhi semichiusi, la pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie. Ha ritenuto irrilevante la circostanza della pomata lasciata per la cura delle orecchie, cosi’ come la distribuzione di crocchette e acqua solo una volta al giorno, perchè dopo appena tre ore dal dichiarato riempimento della pentola l’acqua risultava assente. Ha poi ritenuto fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad un a catena troppo corta per quattro giorni salvo che per i pochi minuti destinati alla somministrazione delle crocchette e la situazione – secondo il suo apprezzamento – non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore: sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha concluso per l’esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell’animale.
Come si vede, si e’ in presenza di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile in questa sede (...)" 

martedì 20 maggio 2014

Diffamazione su Facebook: la sentenza della Cassazione

Commette il reato di diffamazione chi scrive insulti su Facebook, anche se indirizzati ad una persona di cui non viene fatto il nome e letti da una cerchia ristretta di iscritti.

Cassazione penale , sez. I, sentenza 16.04.2014 n° 16712
Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.

Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell’utilizzazione di un social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti allo stesso corpo militare di appartenenza dell'autore della pubblicazione on line, né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D’altro canto, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa. (1)

(*) Riferimenti normativi: art. 595 c.p.

(1) Cfr. Cass. Pen., sez. V, sentenza 20 dicembre 2010, n. 7410.

(Fonte: Massimario.it - 18/2014).

venerdì 9 maggio 2014

Dei danni provocati dal cane non risponde il proprietario, ma colui che lo ha con sé in custodia.

La Suprema Corte, con una recente sentenza (Cass. sent. n. 18814 del 16.05.2012.) ha stabilito che il “detentore” e non il padrone dell’animale ha l’obbligo di assumere ogni possibile cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni. Quindi, il padrone che chieda ad un amico di prendere con sé il suo quadrupede, sia pure per il tempo necessario a fare la spesa, non risponde delle eventuali aggressioni o lesioni provocate dall’animale stesso. Invece, ne risponde il custode, anche se per il suo compito non ha ricevuto alcun compenso economico.

La responsabilità vien meno solo se il detentore dimostri che il danno è avvenuto per “caso fortuito”. Ovvero di aver usato la necessaria diligenza per evitare l’evento lesivo.

martedì 8 ottobre 2013

Circolazione stradale – Tamponamento a catena

In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 
Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. 

Cassazione Civile Sez. III, Sent. N. 4021 del 19/2/2013


mercoledì 22 maggio 2013

Nuove norme sul condominio: le novità in vigore dal 18 giugno 2013

LA RIFORMA DEL CONDOMINIO, LE PRINCIPALI NOVITA'

A partire dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la Legge di Riforma del Condominio, che ha modificato e riordinato il Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile. 

La Tabella con tutte le novità
 (Fonte Altalex)

(Legge 11 dicembre 2012, n. 220)

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Amministratore Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Niente registro (previsto dallla disciplina transitoria) ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale).
La durata in carica dell’amministratore è prevista dall'articolo 9: "L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata". La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
Animali L'articolo 16 del disegno di legge stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia".
Assicurazione amministratore L’amministratore, all’atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.".
Conto corrente condominiale obbligatorio Secondo il comma 7 dell'articolo 1129 (modificato dall'articolo 9 del disegno di legge) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge) prevede che in caso di attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
Riscaldamento e impianti comuni E' prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.
Sito internet Su richiesta dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Tabelle millesimali Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Videosorveglianza Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.